APPELLO

È il secondo grado di giudizio che consente il riesame della fattispecie su cui si è già pronunciata, con sentenza, l’Autorità Giudiziaria in primo grado. Si tratta di un gravame ad effetto c.d. devolutivo che trasferisce al Giudice del secondo grado la decisione sull’intera controversia senza limitazioni specifiche in ordine ai motivi di impugnazione. Per i giudizi civili il Giudice competente è la Corte di Appello, per i giudizi tributari la Commissione Tributaria Regionale, per i giudizi amministrativi il Consiglio di Stato.