Recupero Credito vs P.A.

Come Recuperare Un Credito vs Pubblica Amministrazione

  28 Novembre 2020

Scopri come agire nei confronti della P.A. per recuperare quanto dovuto

Recupero Credito vs P.A.

Farsi pagare da Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici: le difficoltà che si incontrano

È purtroppo un dato di fatto che in Italia è molto difficile per i cittadini e soprattutto per le imprese ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta per lo più di crediti che derivano dalla fornitura di beni e servizi che le aziende o i professionisti forniscono e per i quali l’amministrazione rimane insolvente per molto tempo non provvedendo al pagamento delle relative fatture. Identica problematica si verifica allorquando il credito derivi direttamente da un titolo giudiziario quale ad esempio una sentenza emessa all’esito di un giudizio nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un decreto ingiuntivo ottenuto proprio in forza delle fatture regolarmente emesse ma non pagate.

Il sistema, nonostante gli aggiustamenti che sono stati apportati negli ultimi anni, quali ad esempio la possibilità di compensazione dei debiti tributari con i crediti commerciali nei confronti della P.A., rimane tuttora sbilanciato a favore del Pubblico.

Ciò, come ovvio, incide negativamente sull’economia dell’intero Paese costituendo un ostacolo enorme anche all’attrazione di investimenti stranieri.

 

Modalità e tempistiche per agire con efficacia nei confronti della Pubblica Amministrazione

Nell’ipotesi in cui il pagamento da parte della P.A. non intervenga spontaneamente, sarà necessario precostituirsi, per il caso in cui il credito non derivi già da un provvedimento giudiziario, un titolo esecutivo ossia un provvedimento del Giudice che condanni l’Amministrazione al pagamento nei confronti del privato.

A tale scopo si potrà seguire:

  • la strada più rapida del ricorso per decreto ingiuntivo,
  • o, in alternativa, quella classica e più lunga del giudizio ordinario.

Una volta ottenuto il titolo giudiziario di condanna della Pubblica Amministrazione, si dovrà agire per il recupero effettivo degli importi.

A questo punto le possibili strade per l’esecuzione del provvedimento giudiziario e dunque per recuperare i crediti sono due:

  • La procedura esecutiva ordinaria
    A differenza di quello che avviene per le procedure esecutive tra privati, la legge impone un limite temporale di ben 120 giorni al privato che intenda agire con la notifica di un atto di precetto nei confronti di una Pubblica Amministrazione. In altri termini, si dovrà dapprima notificare il titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) alla P.A. e, solo dopo il decorso dei 120 giorni, si potrà notificare l’atto di precetto.

Neanche a questo punto, purtroppo, le difficoltà del recupero crediti sono ancora finite perché, anche per intraprendere un pignoramento non bisogna dimenticare i limiti imposti dal legislatore ai beni pignorabili. Così, ad esempio, nel caso degli enti locali non potrà effettuarsi un pignoramento presso terzi se non esclusivamente nei confronti dell’istituto di credito che esercita la funzione di tesoreria con i limiti di volta in volta imposti e resi pubblici dallo stesso ente. Analogamente, per quanto riguarda i pignoramenti diretti (mobiliari o immobiliari), non può sfuggire che spesso sono indisponibili e dunque impignorabili.

È pertanto particolarmente importante seguire con attenzione tutti i vari passaggi della procedura e individuare l’oggetto del pignoramento ad evitare di provocare un effetto boomerang con opposizioni della P.A. che potrebbero trovare accoglimento.

 

  • Il giudizio di ottemperanza
    Un’alternativa alla classica procedura esecutiva che, come visto, incontra numerosi ostacoli è quella del giudizio di ottemperanza da attivare davanti al TAR territorialmente competente che è lo stesso che ha emesso il provvedimento o comunque quello del luogo in cui ha sede l’organo giudiziario (Tribunale, Corte di Appello, Commissione Tributaria) che ha emesso la sentenza. La peculiarità di tale procedura è quella di ottenere da parte del Tribunale Amministrativo Regionale l’esecuzione del provvedimento di condanna attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

 

In questo caso però, il titolo giudiziario che contiene la condanna al pagamento della P.A. deve essere passato in giudicato ossia deve essere un provvedimento non più soggetto ad impugnazione.

Il giudizio di ottemperanza ha dei tempi piuttosto celeri e consiste nell’ordine impartito dal T.A.R. alla P.A. di pagare entro un termine prestabilito con nomina di un Commissario ad acta che, nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, provvederà direttamente a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del pagamento.

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