Consulenza Legale per Divorzio

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Le Opinioni dei nostri Clienti

Cos'è il divorzio e cosa comporta

Il divorzio è l’istituto giuridico che comporta lo scioglimento del matrimonio determinandone la cessazione degli effetti. In questo si differenzia profondamente dalla separazione che ne costituisce il presupposto logico-giuridico:

  • con la separazione, infatti, gli effetti del rapporto coniugale vengono attenuati e - in qualche modo - sospesi;
  • con il divorzio all’esito della definitività della crisi della coppia in ragione del mancato ricongiungimento dopo la separazione gli effetti del matrimonio cessano.

È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 898/1970: i termini tecnici utilizzati dal legislatoreper il divorzio sono:

  • “cessazione degli effetti civili” con riferimento al matrimonio concordatario, ossia quello contratto in Chiesa ma valido e pienamente efficace giuridicamente anche per lo Stato italiano,
  • “scioglimento del matrimonio” per quello contratto in modalità unicamente civile.

L’art. 3 della legge sul divorzio prevede nel dettaglio i presupposti connessi, ad eccezione di alcune ipotesi residuali e meno diffuse nella realtà, all’impossibilità di ricongiungimento della copia e di sopravvivenza de vincolo matrimoniale.

Al riguardo la legge prevede che: per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente

  • da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (giudiziale)
  • da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Gli altri presupposti che legittimano il divorzio sono molto meno frequenti e possono essere distinti in due macrocategorie:

  • cause connesse a fatti penalmente rilevanti contro la persona dell’altro coniuge o contro l’assistenza familiare
  • cause di rilievo civile quali:
    • la mancata consumazione del matrimonio,
    • la sentenza di rettificazione del sesso passata in giudicato,
    • l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ottenuto da un coniuge all’estero o un nuovo matrimonio dallo stesso contratto sempre all’estero.

Come procedere con la pratica di divorzio?

Per il divorzio, in modo analogo alla separazione, si può procedere in maniera consensuale o giudiziale. Anche in questo caso, appare preferibile tentare di raggiungere una soluzione condivisa tra le parti, che consente la velocizzazione della procedura ed eviti il contenzioso giudiziale

La procedura di divorzio consensuale

L’opzione congiunta può essere raggiunta:

  • all’esito di una trattativa tra le parti e l’Avvocato, che può essere anche unico per entrambi, o i rispettivi Avvocati e formalizzata con ricorso congiuntoper entrambi i coniugi da depositare in Tribunale e con la conclusione del procedimento in sede c.d. presidenziale, ossia con la comparizione dei coniugi davanti al Giudice in un’unica udienza;
  • a seguito di una procedura di negoziazione assistita in cui ognuno dei coniugi è assistito da un proprio Legale. L’accordo così raggiunto sottoscritto dalle parti e autenticato dagli Avvocati deve essere sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e successivamente depositato a cura dell’Avvocato presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato;
  • con la comparizione delle parti, anche senza l’assistenza di un Legale, davanti al Sindaco - Ufficiale dello Stato civile del Comune ove la coppia ha la residenza o di quello in cui è stato contratto il matrimonio. Questa procedura non può essere utilizzata in caso di presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficiente economicamente o invalidi e comunque non può prevedere disposizioni di carattere patrimoniale quali il trasferimento di immobili;
  • nel corso di un procedimento per divorzio giudiziale, senza alcun limite temporale, con la comparizione personale dei coniugi in udienza e la trasformazione della procedura in consensuale.

La procedura di divorzio giudiziale

Gli aspetti che in genere comportano le maggiori difficoltà pratiche e processuali e che impediscono il raggiungimento dell’accordo sono quelli legati all’affidamento e mantenimento dei figli e all’eventuale richiesta di assegno divorzile da parte di uno dei coniugi.

La procedura si articola in due fasi:

  • una c.d. presidenziale che si svolge davanti al Presidente del Tribunale e si articola in un’unica udienza in cui i coniugi compaiono personalmente assistiti dai rispettivi Avvocati. Il Giudice emette un’ordinanza in cui detta i c.d. provvedimenti temporanei e urgenti relativi al mantenimento, all’affidamento e alla frequentazione dei figli minori, all’assegno in favore di uno dei coniugi. Con lo stesso provvedimento viene fissata l’udienza e i termini per le parti per depositare le rispettive memorie integrative;
  • una giudiziale che consiste in un processo civile ordinario con la conseguente attività istruttoria, dalla durata in genere di qualche anno.
    La decisione c.d. sullo status, nel senso dello scioglimento del matrimonio, infatti, non comporta particolari difficoltà. Come visto, si arriva a tale fase quanto non ci sono più possibilità di ricongiungimento della coppia. Pertanto, in genere, anche nel caso di divorzio giudiziale le parti convengono sulla volontà di sciogliersi dal vincolo matrimoniale e poter riconquistare la libertà del proprio stato civile, continuando poi ad avere posizioni divergenti sulle condizioni dello stesso. In questi casi si può ottenere una sentenza parziale di divorzio dopo la prima udienza della fase giudiziale e far proseguire il processo per il resto.

Gli Argomenti più discussi

  1. Fino a quando è dovuto l’assegno di divorzio?
    Il diritto all’assegno di divorzio cessa se il coniuge che ne è beneficiario contrae nuovo matrimonio o intraprende una convivenza stabile. Nel caso in cui sopravvengano altre modifiche delle condizioni economiche / patrimoniali tra gli ex coniugi che dovrebbero comportare la riduzione o la revoca dell’assegno divorzile dovrà farsi ricorso ad una procedura di modifica delle condizioni di divorzio.
  2. Come si può revocare l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente?
    Si dovrà procedere alla richiesta della modifica delle condizioni di divorzio in ragione della sopraggiunta novità del raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio. Prima di un provvedimento, o di un accordo di negoziazione assistita, in tal senso il pagamento del mantenimento non piò essere interrotto.
  3. Il coniuge divorziato eredita?
    In via generale dopo il divorzio, in ragione dello scioglimento di ogni vincolo matrimoniale, si perde il diritto ad essere chiamati all’eredità dell’ex coniuge. Rimane la possibilità per il soggetto che percepisca un assegno di divorzio periodico e versi in stato di difficoltà di chiedere un assegno a carico dell’eredità dell’ex coniuge.

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