Assegno Divorzile e Divorzio

Divorzio e Assegno Divorzile

  28 Novembre 2020

Scopri Funzione, Presupposti ed Effetti dell’Assegno di Divorzio

Assegno Divorzile e Divorzio

Scioglimento dei vincoli personali e patrimoniali tra i coniugi: gli effetti del divorzio

Il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di 6 mesi o di 1 anno a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale, senza ricongiungimento tra marito e moglie.

Dunque, a differenza di quello che avviene nella fase di separazione in cui i coniugi rimangono legati dai reciproci doveri, con il divorzio il vincolo matrimoniale perde ogni effetto giuridico.

Proprio in ragione di tale sostanziale differenza, la Corte di Cassazione ha ribadito con recenti sentenze del 2020 che la differenza delle finalità e degli effetti dei due istituti si riflette naturalmente sulla differenza tra assegno di separazione e assegno di divorzio che, pertanto, deve prescindere dalle statuizioni economiche adottate in sede di separazione.

 

Funzione e presupposti dell’assegno di divorzio: finalità riequilibratrice e assistenziale

L’ assegno di separazione ha come finalità quella di garantire il mantenimento, in favore del coniuge più debole economicamente, dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, i cui effetti sono solo “sospesi”.

L’ assegno di divorzio, al contrario, non mira a ricostituire il tenore di vita endoconiugale ma ha una funzione riequilibratrice dei rapporti tra i coniugi alla cessazione del matrimonio. In particolare, come chiarito dalla famosa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2018 e ribadito nelle successive pronunce, l’assegno di divorzio trova un suo fondamento nel principio costituzionale di solidarietà e ha una funzione definita “assistenziale e perequativo-compensativa”. In breve esso tende a garantire il coniuge che nel corso della vita coniugale si è dedicato alla famiglia contribuendo in tal modo alla creazione di un patrimonio familiare e che sia per tale motivo, alla fine del matrimonio, nell’impossibilità di procurarsi dei mezzi sufficienti. In particolare, non si tratta di garantire lo stesso tenore di vita goduto in corso di matrimonio, ma di garantire un livello reddituale adeguato all’apporto fornito per la realizzazione della vita e del patrimonio familiare.

In quest’ottica dunque i presupposti che devono essere presi in considerazione nel giudizio di divorzio sono:

  • l’attività svolta dai coniugi durante il matrimonio: lavorativa o familiare e il contributo così apportato alla costituzione del patrimonio di famiglia,
  • le capacità reddituali dei coniugi come emergenti anche dal patrimonio di ciascuno,
  • l’età dei coniugi e la durata del matrimonio,
  • la valutazione della possibilità o meno di recuperare il pregiudizio professionale eventualmente maturato nel corso del matrimonio.

 

Aspetti probatori e processuali: beneficiario dell’assegno divorzile e onere della prova

E’ il coniuge che chiede di essere beneficiario dell’assegno divorzile a dover dimostrare nel corso del giudizio la sussistenza degli elementi che giustificano la concessione dello stesso come prevista dall’ art. 5 della l. 898/1970 interpretata secondo i canoni ribaditi dalla Cassazione nelle più recenti sentenze.

In particolare, al riguardo è fondamentale la prova relativa all’idoneità lavorativa del coniuge richiedente l’assegno come confermato con l’ordinanza del 4.2.2021 n. 2653 della Suprema Corte; in sintesi non è sufficiente argomentare di essere disoccupati per pretendere l’assegno, ma è necessario dimostrare di aver cercato lavoro.

L’ aspetto processuale, dell’onere probatorio purtroppo, è tuttora spesso sottovalutato dai Tribunali che soprattutto nella fase presidenziale del giudizio, ossia alla prima udienza, tendono a compiere una valutazione celere e sommaria limitata alla valutazione dell’eventuale sopraggiunta modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto al precedente giudizio di separazione. Di conseguenza molto di frequente viene fissato un assegno di divorzio analogo a quello di separazione nonostante le differenti caratteristiche e presupposti tra i due emolumenti.

Pertanto, è particolarmente importante per entrambi i coniugi, in relazione ai rispettivi interessi e diritti, specificare e documentare sin dal ricorso o dalla comparsa di costituzione tutti gli elementi che potrebbero determinare la fruizione dell’assegno di divorzio consentendo da subito al Tribunale un esame completo della situazione familiare e delle condizioni patrimoniali ed economiche di entrambi.

La strategia difensiva in questo tipo di giudizi, dunque, è particolarmente importante perché consente al Giudice di avere una visione completa della situazione economico-patrimoniale dei coniugi per capire quando spetta l’assegno di divorzile. In una recentissima sentenza pubblicata il 4.11.2020 il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati del nostro Team riconoscendo il diritto all’assegno di divorzio in favore della moglie anche se, in sede di separazione consensuale, non era stata convenuta nessuna forma di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.

 

Effetti dell’assegno di divorzio: ulteriori garanzie e tutele per l’ex coniuge beneficiario

Il godimento dell’assegno divorzile garantisce ai sensi della l. 898/1970 all’ex coniuge beneficiario una serie di tutele ulteriori che lo garantiscono anche successivamente alla sentenza di divorzio.

In particolare, il coniuge beneficiario di assegno, che sia attribuito con cadenza periodica e non una tantum e che non si sia risposato:

  • può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi (ad es. datore di lavoro, Banca, inquilini…) tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente che sia stato previamente diffidato a provvedere al pagamento dell’assegno entro il termine di 30 giorni,
  • ove ne ricorrano i relativi presupposti ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge sempre che essa derivi da un rapporto di lavoro iniziato durante il matrimonio,
  • se in stato di bisogno, ha diritto ad ottenere un assegno alimentare a carico dell’eredità dell’ex coniuge,
  • ha diritto alla percentuale del 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) percepito dall’ex coniuge e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

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