Plusvalenza Immobiliare da Superbonus: la Guida di Youxta

  7 Luglio 2025

Negli ultimi anni, il Superbonus ha trasformato il settore immobiliare italiano, incentivando interventi di riqualificazione energetica e sismica. Tuttavia, la vendita di immobili che hanno beneficiato di queste agevolazioni comporta specifiche e rilevanti implicazioni fiscali, in particolare in merito alla tassazione delle plusvalenze.

In questa guida approfondita di Youxta, esploreremo come calcolare la plusvalenza immobiliare post-Superbonus, analizzeremo le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, le esenzioni previste, e illustreremo le importanti novità introdotte dalla normativa più recente.

Calcolo della plusvalenza immobiliare

La plusvalenza immobiliare rappresenta il guadagno economico che si ottiene dalla vendita di un immobile, ovvero la differenza positiva tra il prezzo al quale l’immobile viene venduto e il suo costo originario. Il costo originario si intende come il prezzo di acquisto dell’immobile o il costo sostenuto per la sua costruzione.

A questo costo base, per il calcolo della plusvalenza, si sommano anche gli eventuali costi accessori e incrementativi che hanno caratterizzato l’immobile nel tempo. Tali costi possono includere, ad esempio, le spese notarili sostenute al momento dell’acquisto, le imposte pagate per l’acquisizione, e le provvigioni di mediazione immobiliare. Questo guadagno complessivo, una volta calcolato, costituisce un reddito imponibile ed è, di conseguenza, soggetto a specifica tassazione.

La determinazione accurata di questi elementi è fondamentale per una corretta quantificazione dell’imposta dovuta, in quanto ogni voce di costo che può essere legittimamente inclusa contribuisce a ridurre l’importo della plusvalenza su cui si calcola l’imposta.

 

Consulta la sezione dedicate a Tasse e Tributi.

 

Come determinare la plusvalenza della vendita immobile da superbonus?

Nel caso di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto una disciplina specifica. Se l’immobile viene venduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati, la plusvalenza è soggetta a imposta, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni che analizzeremo nel prosieguo.

La plusvalenza si calcola sottraendo dal prezzo di vendita:

  • il prezzo di acquisto o il costo di costruzione,
  • i costi inerenti (spese notarili, imposte, mediazione, ecc.),
  • escludendo, in base a specifiche condizioni temporali, le spese agevolate con il Superbonus.

È fondamentale sottolineare che questa nuova normativa mira a distinguere chiaramente la compravendita “ordinaria” da quelle situazioni in cui un immobile ha beneficiato di ingenti agevolazioni statali. L’obiettivo è prevenire intenti speculativi legati alla rivendita rapida di immobili valorizzati a spese della collettività.

Pertanto, la data di fine lavori del Superbonus diventa un elemento chiave, fungendo da “spartiacque” temporale per l’applicazione delle diverse regole di calcolo e tassazione. Questa distinzione temporale è cruciale per una corretta pianificazione fiscale prima di qualsiasi operazione di vendita.

Tassazione al 26% con il superbonus

La Legge n. 213/2023 ha introdotto un’importante novità per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili riqualificati con Superbonus. Il venditore ha ora la possibilità di scegliere, in sede di rogito notarile, di applicare un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Questa opzione deve essere dichiarata esplicitamente all’atto della compravendita, e sarà il notaio a provvedere al versamento dell’imposta in qualità di sostituto d’imposta.

Questo regime fiscale alternativo all’IRPEF ordinaria può risultare particolarmente vantaggioso, soprattutto nei casi in cui la plusvalenza è elevata, permettendo una tassazione fissa e spesso più conveniente rispetto alle aliquote progressive IRPEF. È fondamentale, tuttavia, che il venditore sia consapevole di questa opzione e la manifesti chiaramente al notaio al momento del rogito.

Esenzioni del pagamento della tassa sulla plusvalenza

Non tutte le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili sono soggette a tassazione. La normativa prevede specifiche cause di esenzione, che è cruciale conoscere per evitare oneri fiscali non dovuti. Le principali esenzioni includono:

  • Immobili Acquistati per Successione o Donazione: Le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che sono stati acquisiti per successione mortis causa (eredità) o per donazione sono esenti da tassazione. In questi casi, il presupposto impositivo della plusvalenza non si realizza, in quanto l’acquisto non è avvenuto a titolo oneroso.
  • Abitazione Principale: Sono esenti da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la vendita (e comunque per un periodo non inferiore a 10 anni antecedenti la vendita), sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Se il periodo di possesso è inferiore a 10 anni, l’esenzione si applica se l’immobile è stato abitazione principale per la maggior parte di tale periodo. Questa esenzione mira a tutelare la vendita della casa di residenza effettiva.
  • Immobili Posseduti per Oltre Cinque Anni: In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili (diversi dall’abitazione principale) sono esenti da tassazione se l’immobile è stato posseduto per più di cinque anni dalla data di acquisto o di costruzione. Tuttavia, per gli immobili oggetto di Superbonus questa regola subisce delle importanti eccezioni.
 

Puoi consultare direttamente le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

 

Periodo di possesso e tassazione della plusvalenza entro i 5 anni

Per gli immobili oggetto di Superbonus, se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori e si è beneficiato dello sconto in fattura o della cessione del credito, le spese relative al Superbonus non possono essere considerate nel calcolo del costo dell’immobile. Questo fa aumentare l’importo della plusvalenza tassata.

Se invece la vendita avviene dopo i 5 anni dalla conclusione dei lavori, è possibile includere il 50% delle spese per interventi Superbonus nel calcolo dei costi inerenti.

 

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Modifiche legislative e tassazione sulla plusvalenza degli immobili

La normativa vigente ha modificato l’Art. 67 del TUIR, introducendo la nuova lett. b-bis, che estende la tassazione anche alle plusvalenze da immobili riqualificati con Superbonus. Le modifiche hanno natura antielusiva e mirano a contrastare operazioni speculative o pianificate a fini fiscali, dove l’obiettivo è la rivendita rapida dell’immobile dopo aver usufruito di ingenti agevolazioni pubbliche.

Inoltre, il recente orientamento giurisprudenziale sta confermando che la tassazione si applica anche in assenza di un esplicito intento speculativo da parte del venditore, rafforzando l’efficacia deterrente della disciplina e la sua applicazione generalizzata ai casi che rientrano nel perimetro normativo. Questo sottolinea l’importanza di una valutazione attenta prima di procedere con la vendita di tali immobili.

Gestione fiscale degli immobili sugli interventi interessati dal superbonus

Per una corretta gestione fiscale e per prevenire contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve documentare accuratamente e conservare con diligenza:

  • La data di fine lavori: Questo è fondamentale per determinare il computo dei 5 o 10 anni rilevanti ai fini della tassazione della plusvalenza.
  • Le modalità di fruizione del Superbonus: Se l’agevolazione è stata fruita tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, sconto in fattura o cessione del credito. Questa informazione è vitale per il calcolo della plusvalenza imponibile.
  • L’eventuale perizia di stima: A supporto del valore dichiarato dell’immobile, soprattutto in caso di vendita a un prezzo significativamente inferiore a quello di mercato, una perizia ufficiale può essere richiesta o utile in sede di accertamento.
  • L’eventuale trasferimento della detrazione all’acquirente: Se una parte della detrazione non è stata interamente fruita dal venditore e viene trasferita all’acquirente, ciò deve essere indicato esplicitamente nell’atto di compravendita.

È importante sapere che se i requisiti del Superbonus vengono meno (anche parzialmente), l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle somme detratte, con l’applicazione di interessi e sanzioni. Tale recupero può avvenire anche in solido con imprese o professionisti coinvolti, sottolineando la necessità di massima conformità alla normativa.

 

Se hai ricevuto un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o devi vendere un immobile ristrutturato con il Superbonus fissa subito una consulenza .

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