Istanza Conversione Pignoramento
Scopri come procedere alla conversione del pignoramento
Conversione del pignoramento: funzione del meccanismo previsto dal codice di procedura civile
Quello della conversione è un meccanismo che il codice di procedura civile mette a disposizione del debitore esecutato per consentirgli di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro che può peraltro essere corrisposta in rate.
In altri termini, dal momento in cui viene eseguito un pignoramento immobiliare o mobiliare (beni mobili in generale tra cui ad es. autoveicoli, macchinari vari, gioielli, etc.), i beni sono sottoposti ad un vincolo di indisponibilità in attesa dell’esito del processo esecutivo nel corso del quale il Giudice dell’Esecuzione ordina la vendita del bene per soddisfare con il relativo ricavato il creditore che ha promosso il pignoramento nonché i creditori che siano intervenuti nello stesso.
Nel caso di pignoramento di beni di particolare valore, tra cui rientrano di certo i beni immobili, è particolarmente utile liberare il bene dal pignoramento versando in denaro quanto dovuto al creditore. Molto spesso infatti l’immobile risulta di fatto “bloccato” nella sua commerciabilità dalla trascrizione di un pignoramento per un debito di gran lunga inferiore al suo valore.
Quando e come presentare l’istanza di conversione del pignoramento: iter procedurale e tempestività
L’istanza di conversione deve essere presentata prima che il Giudice emetta il provvedimento di vendita o di assegnazione del bene pignorato. Nel caso di pignoramento immobiliare, tra l’iscrizione e l’ordinanza di vendita passano alcuni mesi in ragione dei vari adempimenti burocratici che il creditore e il Tribunale devono compiere, tra cui il deposito della relazione notarile sull’immobile riferita agli ultimi 20 anni, la nomina e il conseguente giuramento di un custode giudiziario e di un Consulente Tecnico d’Ufficio che proceda alla perizia di stima del bene. Solo una volta ottenuta tale stima, infatti, il Giudice dell’Esecuzione potrà procedere con l’ordinanza di vendita. Questo meccanismo potrebbe pertanto permettere al debitore di attendere fino al deposito della stima prima di procedere al deposito dell’istanza di conversione, ma attendere troppo è controproducente perché comporta l’aumento delle spese della procedura.
A tal fine, è particolarmente importante considerare che, unitamente all’istanza di conversione, il debitore deve depositare, a pena di inammissibilità presso la Cancelleria del Tribunale, in genere a mezzo assegno circolare, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e di quelli dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
È evidente dunque che, strategicamente, può essere utile depositare l’istanza di conversione il prima possibile ottenendo in tal modo:
- un risparmio concreto evitando al debitore di dover sopportare anche i costi relativi ai compensi professionali del custode giudiziario e del consulente tecnico d’ufficio che vengono liquidati dal Tribunale;
- l’effetto di ostacolare l’intervento di ulteriori creditori. Ciò in quanto eventuali interventi successivi al provvedimento del Giudice in ordine all’istanza di conversione sarebbero tutti tardivi.
Udienza di comparizione delle parti e provvedimento del giudice che decide sull’istanza di conversione
Una volta depositata l’istanza di conversione, il Giudice dell’Esecuzione fissa un’udienza per la comparizione delle parti in esito alla quale emette un provvedimento con l’importo totale che dovrà essere corrisposto dal debitore una volta presi in considerazione i crediti di tutti gli intervenuti nella procedura e le spese sostenute fino a quel momento.
Con il medesimo provvedimento, il Giudice dispone in ordine alla dilazione del pagamento eventualmente concessa al debitore che con l’istanza può chiedere, per giustificati motivi, una rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate.
Esito del pignoramento a seguito della conversione: estinzione definitiva o ripresa iter normale
Il Giudice dell’Esecuzione fisserà poi delle successive udienze per verificare che il debitore abbia provveduto a tutti i pagamenti previsti e per assegnare conseguentemente le relative somme ai creditori.
Una volta accertato l’avvenuto saldo da parte del debitore, il pignoramento viene dichiarato estinto e, nel caso specifico di pignoramento immobiliare, il Giudice ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione del pignoramento, liberando così l’immobile anche dalla trascrizione pregiudizievole.
Al contrario, nell’ipotesi in cui il debitore interrompa i pagamenti, gli importi già versati verranno assegnati ai creditori e il pignoramento riprenderà il suo iter normale fino al provvedimento di vendita.
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