Mediazione Tributaria Agenzia Entrate

Mediazione Tributaria

  28 Novembre 2020

Scopri l’iter da seguire come contribuente per avviare una mediazione con l’Agenzia delle Entrate

Mediazione Tributaria Agenzia Entrate

Stato del contenzioso tributario in Italia: più di 50.000 ricorsi per importi inferiori ai 20.000 €

In Italia, purtroppo, come è largamente noto, il contenzioso tributario è molto diffuso e riguarda per lo più ricorsi aventi ad oggetto avvisi di importi bassi (inferiori ai 20.000,00 €).

Tale contenzioso di natura fiscale, non riguarda solo i primi due gradi di giudizio che si svolgono davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, ma tutte le fasi del processo, compreso l’ultimo grado di giudizio. Basti pensare che presso la Suprema Corte di Cassazione risultano iscritti più di 50.000 ricorsi in materia tributaria che corrispondono a più del 50% dell’intero numero di ricorsi in materia civile.

 

Funzione e oggetto della mediazione tributaria obbligatoria: l’accordo possibile tra Fisco e contribuente

In questo contesto, quello della mediazione fiscale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario. Con questa procedura è infatti possibile raggiungere un accordo tra Fisco e contribuente.

La mediazione è divenuta obbligatoria nel 2012 per le controversie tributarie di valore entro i 20.000,00 euro e poi estesa dal 2016 a quelle entro i 50.000,00 euro. Il valore va calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

In particolare, la mediazione tributaria può avere ad oggetto i seguenti atti:

  • avvisi di accertamento
  • avvisi di liquidazione
  • provvedimenti che irrogano sanzioni
  • iscrizioni a ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • cartelle di pagamento
  • fermi di beni mobili registrati (ad es. su auto o motoveicoli)
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Va altresì considerato che i predetti atti possono essere emessi dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli Enti territoriali.

 

Procedimento di mediazione ed effetti: termini del ricorso e possibili scenari post reclamo

Il ricorso avverso uno degli atti sopra indicati riveste in automatico la funzione di reclamo/istanza di mediazione rivolto all’Agenzia delle Entrate o comunque all’Ente che ha emesso l’atto.

Esso va dunque proposto entro il termine, previsto per il ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e/o dalla cartella.

A differenza di quello che avviene nella mediazione prevista obbligatoriamente per alcuni tipi di causa da intraprendere davanti al Tribunale civile, per la mediazione fiscale il procedimento non si svolge davanti ad un mediatore terzo rispetto alle parti.

Semplicemente, una volta ricevuta l’istanza di mediazione tributaria, l’ente impositore ha 90 giorni di tempo per valutare la fondatezza del reclamo proposto dal contribuente e decidere se:

  1. accogliere totalmente il reclamo annullando l’atto impugnato,
  2. respingere il reclamo del contribuente,
  3. accogliere parzialmente le ragioni del contribuente.

Dunque, nelle varie ipotesi accadrà che:

  1. il contenzioso cessa automaticamente e il contribuente non dovrà effettuare alcun altro adempimento,
  2. il contribuente dovrà proseguire con l’iscrizione a ruolo del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale che deciderà con sentenza il ricorso all’esito del relativo processo tributario,
  3. il contribuente a questo punto avrà facoltà di decidere se adeguarsi alla proposta dell’Ente o meno.
    • Nel primo caso, dovrà sottoscrivere l’accordo di mediazione ed effettuare il pagamento richiesto ottenendo così un risultato concreto immediato anche se con un successo parziale. Il contribuente potrà anche ottenere la rateazione del pagamento che costituisce il momento di perfezionamento dell’accordo.
    • Nel caso in cui il contribuente non intenda aderire alla proposta ricevuta in sede di mediazione, dovrà proseguire con il deposito del ricorso nei 30 giorni successivi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

 

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