Separazione Consensuale e Giudiziale

Come Affrontare Una Separazione

Scopri come affrontare e superare un momento delicato come la separazione

Separazione Consensuale e Giudiziale

La decisione di separarsi in un contesto di sofferenza psicologica ed affettiva: una scelta sempre dolorosa

La scelta di separarsi in genere matura in situazioni di stress emotivo tali da non consentire a marito e moglie la giusta consapevolezza oltre che sulle ragioni che l’hanno determinata anche sulle possibili soluzioni e strade da seguire.

In genere la decisione viene presa in situazioni di contingenza (per es. a causa della scoperta di un tradimento) o dopo lunghi ed estenuanti periodi di crisi coniugale vissuti nel silenzio o nel susseguirsi di accuse reciproche senza un programma concreto per la coppia. Spesso, la sofferenza vissuta a livello piscologico e affettivo e il risentimento tra i coniugi, se non gestiti correttamente, finiscono per spingerli sulla strada della separazione giudiziale. Ciò causa, inevitabilmente, un ulteriore inasprimento dei rapporti in ragione delle tempistiche del relativo giudizio che può protrarre anche per anni le ostilità, senza portare vantaggi concreti a nessuno dei coniugi.

 

La separazione consensuale come scelta di compromesso auspicabile e preferibile: modalità per ottenerla

Pertanto, in genere, la soluzione preferibile per chi si trova a dover affrontare una separazione è quella della procedura consensuale che consente ai coniugi di raggiungere un accordo equo che rappresenti il giusto compromesso per entrambi e garantisca nel migliore dei modi i figli, purtroppo spesso utilizzati, anche se inconsapevolmente, come arma di ricatto dai genitori.

Proprio per le difficoltà anche psicologiche vissute da entrambi i coniugi in un momento così delicato e legato al fallimento del progetto familiare (paragonabile alla sofferenza provocata da un lutto), è molto utile avvalersi di un centro per la mediazione familiare. In queste strutture che possono essere sia pubbliche che private e che spesso hanno sedi o uffici direttamente nei Tribunali, specialisti del settore (psicologi, sociologi e avvocati) aiutano le coppie in crisi a gestire consapevolmente i conflitti soprattutto in funzione della massima collaborazione nella gestione dei figli. Il mediatore familiare, in concreto, ponendosi come soggetto terzo rispetto alla coppia, può aiutarla tanto negli aspetti emotivi e psicologici che in quelli materiali (ad es. divisione dei beni, ripartizione delle spese…), al fine di raggiungere insieme una soluzione che possa garantire al meglio le varie esigenze familiari.

L’accordo di separazione consensuale può essere raggiunto e formalizzato in tre modi:

  1. La negoziazione assistita
  2. L’omologa da parte del Tribunale dell’accordo di separazione consensuale formalizzato davanti al Giudice
  3. La formalizzazione dell’accordo davanti all’Ufficiale dello Stato civile
    1. La procedura di negoziazione assistita, introdotta nel nostro ordinamento nel 2014, consente di concordare i vari aspetti della separazione attraverso un procedimento da seguire con i rispettivi avvocati e senza rivolgersi al Tribunale, ottenendo un semplice nulla osta della Procura della Repubblica. Nel caso della presenza di figli minori o maggiorenni ma non ancora autosufficienti, l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita dovrà essere autorizzato dalla Procura della Repubblica che, esaminate le condizioni soggettive ed economiche delle parti, esercita un controllo sulla congruità delle condizioni previste con particolare riguardo al mantenimento in favore dei figli. Tale operazione avviene comunque attraverso le comunicazioni effettuate dagli Avvocati, uno per coniuge, senza udienze e senza necessità per le parti di comparire personalmente davanti ad un Giudice.
    2. La classica procedura di separazione consensuale consiste nella presentazione di un ricorso congiunto da parte dei coniugi al Tribunale di ultima residenza. In sostanza dunque il ricorso è già il frutto di un accordo comunque raggiunto tra le parti che viene sottoposto al vaglio del Tribunale quanto alle condizioni previste per la gestione delle frequentazioni tra genitori e figli e per il mantenimento. I coniugi dovranno poi presenziare all’udienza fissata dal Tribunale per la comparizione personale e attendere il decreto di omologa che il Tribunale adotterà dopo qualche giorno. Per la procedura di separazione consensuale è comunque necessaria l’assistenza di uno o più avvocati: entrambi i coniugi possono rivolgersi ad un unico Legale o ognuno di essi potrà farsi assistere da un proprio Legale di fiducia.
    3. La procedura di separazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile non richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato. I coniugi, dopo aver preso un appuntamento, si recano presso l’Ufficio indicando le condizioni dell’accordo raggiunto. L’accordo di separazione ottenuto con questa procedura non può prevedere disposizioni patrimoniali (ad es. trasferimento di immobili) ma può comunque prevedere un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi. Questa procedura ha il limite di non poter essere utilizzata nel caso di presenza di figli minori, o figli maggiori incapaci o non autosufficienti.

     

    La separazione giudiziale come soluzione estrema della crisi coniugale in mancanza di accordo tra le parti

    Vi sono comunque dei casi in cui, nonostante i vari tentativi, non si riesce a raggiungere una soluzione concordata e l’unica via per ottenere la separazione è quella giudiziale. In tale ipotesi, uno dei coniugi, con il patrocinio di un avvocato, presenta un ricorso al Tribunale rappresentando le cause della separazione e le condizioni che ritiene opportune per la definizione della stessa. Il Tribunale fissa un’udienza per la comparizione delle parti. L’altro coniuge, dovrà farsi assistere da un altro avvocato e indicare, a sua volta, le condizioni di separazione che ritiene adeguate. Il Giudice all’esito dell’udienza adotterà i c.d. provvedimenti temporanei e urgenti che riguardano l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati, la collocazione dei figli e la frequentazione di questi con i genitori, e il mantenimento per il coniuge più debole e per i figli. Questo provvedimento avrà efficacia temporanea limitata fino alla fine del giudizio che seguirà dopo l’udienza e che avrà le caratteristiche di una causa c.d. ordinaria. Le parti infatti in questo caso dovranno precisare e provare tutte le proprie richieste con possibile durata pluriennale del giudizio.

    Nell’ambito della procedura giudiziale si potrà anche eventualmente richiedere l’addebito della separazione al coniuge ritenuto causa della crisi coniugale. In ogni caso, anche nel corso del giudizio di separazione giudiziale, potrà essere raggiunto un accordo convertendo il giudizio contenzioso in un accordo consensuale.

     

    I tempi d’attesa per ottenere il divorzio in caso di separazione consensuale e separazione giudiziale

    Per il divorzio si dovrà attendere un periodo di mancato ricongiungimento dei coniugi dopo l’udienza di comparizione personale davanti al Tribunale che è di:

    • 6 mesi nel caso di separazione consensuale,
    • 1 anno nel caso di separazione giudiziale.

     

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