Dimissioni Lavoratore per Giusta Causa

Dimissioni per Giusta Causa: Come Fare

  13 Ottobre 2021

Scopri come motivare le dimissioni e procedere alle contestazioni nei confronti del datore di lavoro

Dimissioni Lavoratore per Giusta Causa

L’importanza delle dimissioni per giusta causa: implicazioni, motivazioni e contestazioni

Rassegnare le dimissioni per giusta causa è un’attività particolarmente importante che va curata nel dettaglio perché ha implicazioni di carattere giuridico ed economico sia nei rapporti con il datore di lavoro per quel che riguarda il preavviso sia nei confronti dell’Inps ai fini della richiesta dell’indennità di disoccupazione c.d. Naspi. Pertanto, non solo è fondamentale motivare adeguatamente le dimissioni per documentare e cristallizzare le ragioni che le hanno provocate, ma è altrettanto importante procedere preventivamente alle contestazioni nei confronti del datore. È importante considerare, infatti, che non esiste un modello di dimissioni per giusta causa che valga universalmente, ma è necessario individuare in base al singolo caso specifico le motivazioni da indicare espressamente.

 

Cosa sono le dimissioni: scioglimento automatico del contratto e cessazione del rapporto di lavoro

Il lavoratore che intenda sciogliersi dal contratto di lavoro può recedere comunicando al datore di lavoro la propria volontà di dimettersi. Le dimissioni, infatti, comportano la cessazione del rapporto ad iniziativa del lavoratore, a differenza del licenziamento che, al contrario, è provocato dal datore.

Una volta che il lavoratore ha comunicato il proprio intento di dimettersi, il datore di lavoro non può opporre alcun motivo ostativo allo scioglimento del rapporto lavorativo, che opera pertanto automaticamente senza impedimenti esterni.

 

La procedura telematica: l’obbligo di comunicazione delle dimissioni al Ministero del Lavoro

Dal 2016, per evitare il problema delle c.d. dimissioni “in bianco”, nato da una prassi che vedeva alcuni datori di lavoro far firmare dei fogli in bianco al dipendente da utilizzare nel momento più opportuno per “sbarazzarsi” del lavoratore, nel nostro ordinamento è stato introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni attraverso la piattaforma del Ministero del Lavoro.

Il dipendente potrà provvedere all’invio telematico:

  • autonomamente utilizzando SPID o Carta d’identità elettronica,
  • attraverso soggetti abilitati alla comunicazione al Ministero: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Il periodo di preavviso: l’indennità sostitutiva e le altre disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale

Tra la data di comunicazione delle dimissioni e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro deve intercorrere il c.d. preavviso ossia un periodo variabile a seconda di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile al singolo contratto in ragione della durata del rapporto di lavoro.

In alternativa al regolare svolgimento della propria attività lavorativa nel predetto periodo, il lavoratore dovrà corrispondere al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso, di fatto corrispondente alla retribuzione dei giorni in cui avrebbe dovuto lavorare prima della fine del rapporto di lavoro. Solitamente il relativo importo viene detratto in automatico nella c.d. busta paga finale.

Il preavviso non è dovuto dal dipendente se il datore di lavoro rinuncia espressamente alla predetta indennità e se le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa.

In entrambi i casi, dunque, per il lavoratore è particolarmente importante non limitarsi a seguire la procedura telematica per le dimissioni ma predisporre delle comunicazioni apposite in cui rispettivamente far sottoscrivere l’accettazione delle dimissioni con rinuncia all’indennità del lavoro, o individuare le ragioni che integrano la giusta causa (ad es. dimissioni per mancato pagamento).

 

La giusta causa di dimissioni: le disposizioni del Codice Civile e le fattispecie previste dalla giurisprudenza

Il nostro codice civile prevede che sussista la c.d. giusta causa allorquando l’inadempimento del datore di lavoro è talmente grave da non consentire in nessun modo la prosecuzione del rapporto, neanche per il periodo di preavviso. In tal caso, non solo il lavoratore non dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, ma sarà lui ad averne diritto perché i gravi inadempimenti datoriali lo hanno costretto di fatto a dimettersi in tronco.

Non esiste una classificazione dettagliata di giusta causa a livello legislativo, ma ovviamente la moltitudine di ipotesi verificatesi nella pratica hanno portato alla corrispondente creazione di una casistica giurisprudenziale relativa alle fattispecie che comportano la giusta causa in cui rientrano:

  • il mancato pagamento della retribuzione;
  • l’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • le modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • il c.d. mobbing;
  • le notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • lo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.;
  • il comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Per ognuna delle dette ragioni la giurisprudenza ha elaborato una serie di linee guida e principi; così, ad esempio, per il mancato pagamento dello stipendio, differenti sentenze hanno precisato che la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata.

 

Indennità mensile di disoccupazione e giusta causa di dimissioni: cosa richiede l’Inps al lavoratore

La Naspi, come noto, è ricollegata alla involontaria perdita del lavoro e dunque è dovuta anche per l’ipotesi di giusta causa di dimissioni: in tal caso, come detto, il lavoratore non decide liberamente di interrompere il rapporto di lavoro ma è costretto a cessare in tronco la propria attività a causa del grave inadempimento subito dal datore di lavoro.

In caso di richiesta di Naspi per dimissioni per giusta causa, l’Inps molto spesso chiede al lavoratore di provare in qualche modo l’inadempimento subito dal datore di lavoro. Ciò ovviamente per evitare che possano usufruire dell’indennità di disoccupazione soggetti che hanno liberamente deciso di dimettersi, magari proprio per usufruire della stessa indennità.

 

Conclusione: l’importanza di avvalersi di un professionista per valutare se dimettersi per giusta causa

È dunque essenziale, allorquando si subiscono gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro valutare con un professionista la possibilità di dimettersi per giusta causa, soprattutto al fine di contestare nel dettaglio e con le modalità più adeguate le ragioni che impediscono la continuazione dell’attività lavorativa, in modo da poter formulare al meglio e nel modo più completo le dimissioni del lavoratore per giusta causa..

Ciò è fondamentale in ragione della stretta connessione:

  • tra dimissioni per giusta causa e preavviso per il caso di eventuale contenzioso con il datore che potrebbe procedere alla contestazione delle dimissioni per giusta causa e trattenere l’indennità di preavviso dalla busta paga finale, anziché corrispondere la predetta indennità,
  • tra dimissioni per giusta causa e Naspi al fine di poter documentare senza ombra di dubbio all’Inps le ragioni della cessazione del rapporto di lavoro.

 

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