Mantenimento Figlio Naturale

Mantenimento del Figlio Naturale

  12 Luglio 2021

Scopri come ottenere il mantenimento del figlio naturale riconosciuto

Mantenimento Figlio Naturale

Il figlio naturale nato fuori dal matrimonio: equiparazione al figlio legittimo

L’aggettivo “naturale” si usa per indicare il figlio nato fuori dal matrimonio. Il nostro ordinamento con un’importante riforma del diritto di famiglia del 2012 ha finalmente uniformato dal punto di vista giuridico il rapporto di filiazione, indipendentemente dalla circostanza che i genitori siano coniugati o meno: sono così venute meno le categorie di figlio legittimo da un lato e figlio naturale dall’altro. Il legislatore ha così adeguato le disposizioni normative alle esigenze culturali e sociali del Paese sancendo all’art. 315 c.c. che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Tale fondamentale principio costituisce la linea guida di riferimento per tutti gli aspetti relativi ai rapporti genitori – figli e conseguentemente ai reciproci rapporti – doveri.

L’abrogazione del c.d. regime di legittimazione e l’unificazione dello status di figlio ha comportato altresì importanti novità legislative con riferimento ai rapporti tra il figlio e i parenti dei genitori (primi fra tutti i nonni) con i conseguenti effetti in materia di obblighi e successione.

 

I diritti e i doveri del figlio: nessuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali

L’art. 315 bis c.c. è la norma di portata generale che con riferimento ai figli, senza distinzione alcuna, statuisce:

I diritti

  • al mantenimento,
  • all’educazione ed istruzione e assistenza morale nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni,
  • alla famiglia,
  • ai rapporti con i parenti,
  • all’ascolto per tutte le questioni che lo riguardano (se ha più di 12 anni o se di età inferiore ma dotato di capacità di discernimento).

I doveri

  • rispetto dei genitori,
  • contribuzione, in base al proprio reddito e alle proprie capacità, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

 

L’obbligo di mantenimento in capo ai genitori: un dovere che sorge con la nascita del figlio

L’obbligo di entrambi i genitori di mantenere il figlio è sancito espressamente anche dall’art. 30 Cost. in forza del quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio”. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il dovere del genitore sorge automaticamente con la nascita del figlio. Questo principio, che potrebbe sembrare scontato, ha in realtà dei risvolti pratici molto importanti:

  • nel caso di riconoscimento successivo alla nascita del figlio, l’obbligo di mantenimento è retroattivo ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale;
  • l’obbligo è del tutto indipendente da un’eventuale richiesta in tal senso proveniente dall’altro genitore o dal figlio: il dovere di mantenimento, infatti, come ribadito dalla Cassazione sussiste per il solo fatto di averlo generato e prescinde da qualsivoglia domanda.

 

Necessità di agire per il mantenimento in caso di controversie, dissidi e conflitti tra i genitori

Anche se la legge prevede l’automatismo nascita del figlio – obbligo di mantenimento, può capitare che il genitore non provveda effettivamente a tale mantenimento, per una serie di motivi in genere ricollegabili a dissidi e conflitti con l’altro genitore.

In tale tipo di contesto, la conflittualità può sorgere:

  • sin dalla nascita, con conseguenti problemi relativi allo stesso riconoscimento del figlio,
  • successivamente alla nascita, a seguito della crisi della coppia dei genitori, con modalità molto simili a quelle relative alla separazione tra genitori coniugati.

In tali casi, dunque, si rende necessario agire per ottenere effettivamente un provvedimento che preveda l’importo del mantenimento del figlio e le modalità di versamento.

La riforma del diritto di famiglia del 2012 ha avuto un impatto molto importante anche a livello processuale, unificando sotto la competenza del Tribunale ordinario le materie relative all’affidamento e al mantenimento dei figli nati da coppie non sposate, che prima erano ripartite con il Tribunale dei Minorenni.

 

Ricorso mantenimento figlio naturale: la procedura per ottenere il provvedimento

L’esigenza di ottenere un provvedimento specifico, come detto, sorge sempre a seguito di conflitti che, proprio nell’interesse del figlio, vanno gestiti nel migliore dei modi. In tale auspicabile prospettiva può essere utile intraprendere un percorso di mediazione familiare, anche se non obbligatoria. Il supporto di professionisti (avvocati, psicologi) specializzati nel settore, infatti, può essere determinante nella apertura di un dialogo effettivo e proficuo tra i genitori per la soluzione bonaria delle occasioni dii ostilità.

L’azione giudiziale deve essere intrapresa obbligatoriamente con l’assistenza di un avvocato:

  • se il figlio è minore, l’azione è intrapresa da uno dei genitori per suo conto e nel suo interesse,
  • se il figlio è maggiorenne, agisce autonomamente.

Il giudizio si introduce presso il Tribunale del luogo di residenza del figlio, con il deposito di un ricorso in cui si espongono gli elementi che supportano la richiesta di mantenimento in favore del figlio: primo fra tutti lo status di genitore del soggetto chiamato in causa, le esigenze del figlio, le capacità economico-reddituali del genitore.

Il Tribunale fissa l’udienza con un decreto che va notificato unitamente al ricorso per il mantenimento al genitore. Con il decreto viene designato il Giudice delegato e vengono fissati dei termini ad entrambe le parti per depositare le proprie difese nonché i documenti reddituali e bancari. Tale documentazione è particolarmente importante, insieme ad altri elementi e prove che variano di caso in caso, per la determinazione dell’importo mensile dovuto per il mantenimento del figlio. Il Tribunale non solo può ammettere le richieste istruttorie delle parti, ma può disporre d’ufficio anche gli accertamenti ritenuti opportuni. Il Giudice può altresì emettere dei provvedimenti provvisori che potranno essere modificati all’esito del giudizio; tuttavia questa scelta, in genere, non viene adottata perché i Tribunali tendono ad emettere all’esito di poche udienze, temporalmente ravvicinate, l’ordinanza finale che può essere impugnata davanti alla Corte di Appello competente per territorio.

In ogni caso, i provvedimenti che statuiscono l’affidamento e il mantenimento dei figli sono sempre modificabili, siano essi emessi dal Tribunale o dalla Corte di Appello, nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi sia per quel che riguarda il figlio che i genitori.

 

Assegno mantenimento figlio naturale: cosa comprende, spese ordinarie e straordinarie

L’assegno mensile ricomprende le spese standard: vitto, alloggio, abbigliamento…, mentre le spese straordinarie (sportive, sanitarie non coperte dal SSN, di viaggio…) seguono una ripartizione tra i genitori, generalmente al 50% salva la possibilità di diversi accordi.

Negli ultimi anni, ad evitare la proliferazione di ulteriori contenziosi relativi alle spese straordinarie, la gran parte dei Tribunali si sono dotati di Protocolli specifici – che si utilizzano anche in caso di separazione e/o divorzio – in cui si catalogano le tipologie di spese e si determinano le modalità di comunicazione e di manifestazione dell’eventuale dissenso tra i genitori. È pertanto particolarmente opportuno, anche nell’auspicabile ipotesi di accordo tra i genitori, esaminare il Protocollo in vigore presso il Tribunale competente.

 

Arretrati mantenimento figlio naturale: la retroattività degli effetti del provvedimento

Gli effetti del provvedimento del Tribunale o della Corte di Appello che determinano l’importo dovuto per il mantenimento del figlio retroagiscono perché, come detto l’obbligo al mantenimento insorge ex lege con la nascita del figlio anche se l’importo del relativo contributo viene determinato successivamente dal Giudice a seguito del relativo procedimento.

Per gli arretrati è indispensabile distinguere due ipotesi:

  1. figlio riconosciuto da entrambi i genitori sin dalla nascita e affidato in maniera prevalente ad uno dei genitori a seguito della crisi di coppia e della cessazione della convivenza dei genitori: gli effetti del provvedimento che stabilisce l’importo del mantenimento per il genitore non affidatario si estendono automaticamente al momento della cessazione della convivenza tra i genitori, salvo diversa previsione specifica (perché ad es. un genitore ha proposto ricorso prima della cessazione della convivenza; in tal caso, gli effetti decorrono dalla domanda);
  2. figlio riconosciuto (spontaneamente o giudizialmente) dopo alcuni anni dalla nascita: la madre per gli arretrati, o meglio, per il rimborso del 50% di quanto sostenuto per il mantenimento del figlio dalla nascita dovrà agire con un separato giudizio nei confronti del padre. In tal caso, peraltro, opera la prescrizione ordinaria di 10 anni decorsi i quali non si può agire per il rimborso.

 

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