Ricorso al TAR
Scopri come fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
Giudizio amministrativo: carattere impugnatorio e materie di giurisdizione amministrativa
Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.
Esemplificativamente le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:
- Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
- Commercio
- Forze Armate
- Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
- Edilizia e Urbanistica
- Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
- Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
- Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
- Istruzione pubblica
- Servizio sanitario nazionale
- Viabilità e trasporti
- Farmacie
- Sicurezza pubblica
- Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
- Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
- Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
- Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
- Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa
Modalità e termini per ricorso al TAR: come e quando proporlo, procura, notifica e deposito
Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.
Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.
Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (si pensi ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.
Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (ad es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.
Effetti del ricorso al TAR: illegittimità del provvedimento e sospensione in via cautelare
A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.
Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Ad eccezione di tale ipotesi, la richiesta di sospensiva viene discussa in Camera di Consiglio, ossia in un’udienza che si tiene alla sola presenza dei giudici e degli avvocati delle parti, all’esito della quale il Tar provvede con un’ordinanza sinteticamente motivata in merito alla richiesta cautelare e fissa la data per l’udienza pubblica per la trattazione e la decisione sull’intero ricorso.
Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.
L’alternativa al ricorso al TAR: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso al Capo dello Stato, a differenza del ricorso al TAR, non ha carattere giurisdizionale ed è uno strumento straordinario per impugnare un provvedimento davanti al Presidente della Repubblica.
Su tale ricorso provvede il Presidente della Repubblica con un D.P.R. ma, a ben vedere, esso viene emesso all’esito di un procedimento istruttorio in cui sono coinvolti il Ministero competente per la materia trattata e il Consiglio di Stato in funzione consultiva (e non giurisdizionale come avviene per l’appello sui provvedimenti del TAR).
In ogni caso, una delle parti chiamate in causa può, entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso al Presidente della Repubblica, chiedere che il ricorso venga trattato in sede giurisdizionale con conseguente trasposizione del giudizio davanti al TAR.
Va rilevato che molto spesso quello del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è uno strumento residuale che può essere utilizzato ove sia scaduto il termine (dei 60 giorni) per proporre il ricorso al TAR. Per la notifica del ricorso al Capo dello Stato infatti il termine è di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento da impugnare e in tal modo è dunque possibile superare il problema della intervenuta decadenza dei 60 giorni per il ricorso giudiziario.
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