Successione Legittima e Testamentaria

Successione Legittima e Testamentaria

  21 Giugno 2021

Scopri le differenze tra successione legittima e testamentaria a livello di beneficiari e quote ereditarie

Successione Legittima e Testamentaria

Cos’è la successione a causa di morte: apertura automatica e dichiarazione

La successione a causa di morte è il fenomeno in base al quale un soggetto subentra nei rapporti giuridici facenti capo ad un altro al decesso di questo. La successione si apre al momento della morte del soggetto. L’apertura della successione è automatica ed immediata non richiedendo alcun tipo di attività da parte dei soggetti chiamati all’eredità. Aspetto diverso è invece quello relativo alla dichiarazione di successione, che ha una rilevanza esclusivamente fiscale ai fini del pagamento delle relative imposte da parte degli eredi non rilevando in alcun modo sugli effetti e sulla tempistica dell’apertura della successione.

L’art. 457 del codice civile prevede che la successione possa avvenire per legge o per testamento; a seconda della diversa tipologia cambiano le quote riservate dalla legge ai soggetti chiamati all’eredità.

 

La successione legittima: funzione residuale rispetto al testamento del de cuius

Il nostro ordinamento prevede una preferenza per la successione testamentaria ossia quella che si realizza a seguito di precise disposizioni volontarie del soggetto, considerando residuale la successione legittima operante per le ipotesi in cui non vi sia un testamento, prevedendo la distribuzione del compendio ereditario.

Il codice indica per tale ipotesi le categorie dei c.d. successibili, ossia dei soggetti chiamati ad ereditare, individuando nel dettaglio le quote riservate da ogni categoria.

 

I successibili chiamati all’eredità nella successione legittima

Le categorie dei soggetti chiamati all’eredità in caso di successione legittima sono sostanzialmente tre, con un ordine di priorità determinato per legge:

  1. Il coniuge

È una categoria che non è esclusa dall’eredità dalla presenza di nessun’altra tipologia di successibili.

Per succedere il coniuge deve essere ancora tale al momento dell’apertura della successione (decesso).

  • il coniuge separato succede a meno che la separazione non sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato con addebito a suo carico. In quest’ultimo caso è comunque previsto dal codice il diritto del coniuge superstite ad un assegno periodico.
  • l’ex coniuge (divorziato) non vanta alcun diritto ereditario; ciò in quanto il divorzio, a differenza della separazione, non sospende ma risolve definitivamente il vincolo matrimoniale con la conseguenza che l’ex coniuge non è chiamato all’eredità. La legge sul divorzio prevede l’eccezione dell’ex coniuge che goda di assegno periodico di divorzio a carico del soggetto defunto: in questo caso il coniuge superstite che versi in stato di bisogno può chiedere al Giudice di disporre un assegno in proprio favore a carico dell’eredità.
  1. I Parenti

Tra i parenti:

  • I figli svolgono iI ruolo principale concorrendo in parti uguali tra loro all’eredità. Nel caso in cui vi siano figli nessun altro discendente è chiamato all’eredità, eccetto il coniuge;
  • i discendenti (nipoti) sono chiamati nel caso di assenza di figli;
  • gli ascendenti (genitori e nonni) concorrono insieme a fratelli e/o sorelle e al coniuge se non vi siano altri chiamati (figli e discendenti) che possano o vogliano accettare l’eredità. Per il caso di fratelli e sorelle c.d. unilaterali (con un solo genitore in comune) è prevista la successione per la quota del 50% rispetto a quella dei fratelli germani (con entrambi i genitori in comune);
  • i parenti dal 3° al 6° grado sono chiamati in via residuale sempre che non ci siano il coniuge o altri chiamati di cui ai punti precedenti. All’interno di tale fascia di chiamati la presenza di un parente più prossimo esclude in automatico gli altri (ad es. parente di 3° grado esclude parenti di 4°), suddividendosi le quote in parti uguali tra tutti i parenti di pari grado.
  1. Lo Stato

La delazione avviene a favore dello Stato solo nel caso in cui non ci siano altri chiamati testamentari o legittimi o nel caso in cui queste categorie non abbiano potuto o voluto accettare l’eredità.

 

Le quote ereditarie nella successione legittima

Le categorie di chiamati all’eredità concorrono alla ripartizione delle quote ereditarie secondo quanto previsto per legge:

  • solo il coniuge: intero
  • coniuge + 1 figlio: 1/2 + 1/2
  • coniuge + 2 o più figli: 1/3 + 2/3 da ripartire in parti uguali tra loro tra i figli
  • coniuge +ascendenti o fratelli/sorelle: 2/3 + 1/3 da ripartire in parti uguali tra loro con l’eccezione dei fratelli unilaterali
  • più figli: intero da ripartire in parti uguali
  • solo 1 ascendente: intero
  • più ascendenti (entrambi i genitori): 1/2 linea paterna + 1/2 linea materna
  • solo fratelli e sorelle: intero

La successione testamentaria: soggetti beneficiari e limiti alla volontà del defunto

Con il testamento il soggetto decide volontariamente a chi devolvere la propria eredità, potendo individuare come beneficiari anche soggetti non appartenenti alle categorie dei successibili, a cui comunque la legge riserva alcune quote c.d. di riserva che non possono essere lese dalle disposizioni testamentarie.

In sostanza si può disporre solo della c.d. quota disponibile del patrimonio ereditario, che è quella che residua dopo aver “accantonato” quelle previste dalla legge.

 

I legittimari chiamati all’eredità nella successione testamentaria

Le categorie cui la legge riserva le quote ereditarie nel caso di successione testamentaria coincidono solo parzialmente con quelle dei chiamati all’eredità per successione legittima. Il codice infatti garantisce esclusivamente i soggetti più “vicini” al defunto: figli, coniuge e ascendenti.

 

Le cosiddette “quote di riserva” o “di legittima” per coniuge, figli e ascendenti

Costituiscono la parte di patrimonio ereditario che, indipendentemente dal testamento, deve essere devoluta ai legittimari. Se il soggetto lascia:

  • solo il coniuge: 1/2
  • coniuge + 1 figlio: 1/3 + 1/3
  • coniuge + 2 o più figli: 1/4 + 2/4
  • solo 1 figlio: 1/2
  • 2 o più figli: 2/3
  • solo ascendenti: 1/3
  • coniuge + ascendenti: 1/2 + 1/4

Le azioni a tutela delle quote di legittima: la cosiddetta “azione di riduzione”

Nel caso in cui il soggetto disponendo con il testamento non abbia rispettato le quote di cui si è detto, i legittimari possono agire a tutela dei propri diritti ereditari esperendo la c.d. azione di riduzione volta alla dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie che abbiano leso le quote di riserva.

Tale azione va intrapresa anche per le ipotesi in cui il soggetto defunto abbia disposto in vita di donazioni che hanno leso le quote di legittima al momento della successione.

Pertanto, è particolarmente importante per i soggetti legittimari operare un’analitica ricostruzione del patrimonio del soggetto defunto tenendo conto anche delle eventuali donazioni effettuate in vita al fine di determinare l’esatto ammontare del patrimonio ereditario e di conseguenza le relative quote.


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