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Agente di Commercio: Recesso per Giusta Causa
Scopri le fattispecie in cui è previsto il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia
Il ruolo dell’agente di commercio: dal boom degli ultimi decenni al declino degli ultimi anni
Negli ultimi decenni quello dell’agente di commercio è stato un ruolo professionale cruciale per la crescita e lo sviluppo economico del Paese. Dalle industrie più grandi a quelle più piccole, la vendita e la distribuzione di quasi tutti i beni è stata oggetto dell’intensa opera professionale degli agenti di commercio. L’attività diretta dei rappresentanti ha consentito alle aziende, produttrici o distributrici dei vari prodotti, di entrare in contatto con migliaia di realtà commerciali che, grazie alle attività promozionali e di relazione svolte dagli agenti di commercio hanno potuto conoscere appieno le specifiche dei prodotti da rivendere e le loro potenzialità sul mercato dei clienti finali.
Negli ultimi anni la categoria, composta da donne e uomini di grande competenza e professionalità, ha subito gravissimi danni economici ricollegabili soprattutto all’avvento e all’esponenziale aumento delle vendite online. La situazione ovviamente si è ulteriormente aggravata soprattutto per alcuni settori merceologici particolarmente colpiti dai devastanti effetti economici della pandemia da Sars Covid 2 quali ad esempio i settori moda e turismo.
Il contratto di agenzia: autonomia, stabilità e diritto di esclusiva ma poche tutele garantite
In una simile situazione gli agenti di commercio, nella loro qualità di lavoratori autonomi e/o imprenditori, non hanno potuto usufruire degli ammortizzatori sociali, non essendo lavoratori dipendenti.
Il contratto di agenzia, infatti, non costituisce nessun vincolo di subordinazione tra la mandante e l’agente che rimane così sprovvisto di una serie di tutele tipiche garantite ai lavoratori subordinati, avendo diritto esclusivamente alla provvigione sugli affari conclusi.
Il rapporto si caratterizza:
- per l’autonomia che connota l’attività di promozione esercitata con organizzazione di mezzi, della quale l’agente sostiene le spese, e con assunzione del rischio economico da parte dello stesso che è legato ad un semplice rapporto di collaborazione con il preponente,
- per la stabilità, non essendo limitato a singoli affari ma essendo di durata (a tempo determinato o indeterminato),
- per il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. con effetto bilaterale poiché comporta nella stessa zona e per lo stesso ramo d’attività da un lato l’obbligo dell’agente di non assumere l’incarico di trattare gli affari di diverse imprese in concorrenza tra loro e, dall’altro, l’obbligo del preponente di non valersi contemporaneamente di più agenti. La disposizione è derogabile a vantaggio di una o dell’altra parte, ma ove non specificamente ed univocamente derogata, rimane elemento naturale del contratto.
Lo scioglimento del contratto di agenzia: cause, modalità e indennità di fine rapporto
Le peculiarità contrattuali dell’agenzia di commercio si riflettono tutte al momento della cessazione del rapporto sia per quanto riguarda le cause e le modalità dello scioglimento del rapporto che per quel che concerne le indennità di fine rapporto.
Tempistiche e ragioni della cessazione del rapporto a tempo determinato e indeterminato
Nel caso di rapporto a tempo determinato il contratto, salva la possibilità di rinnovo, cessa naturalmente al momento della scadenza prevista.
Nel caso di contratto a tempo indeterminato l’art. 1750 co. 2 c.c. prevede la possibilità di recesso previo preavviso entro un termine stabilito che comunque non può essere inferiore:
- ad un mese per il primo anno di durata del contratto,
- a due mesi per il secondo anno iniziato,
- a tre mesi per il terzo anno iniziato,
- a quattro mesi per il quarto anno,
- a cinque mesi per il quinto anno,
- a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia: quando il preavviso non è richiesto
Il preavviso non è necessario nel caso in cui il recesso dal rapporto sia dovuto ad una c.d. “giusta causa” che non consenta in alcun modo la prosecuzione ulteriore del rapporto. Si tratta di un aspetto particolarmente importante perché determina, nel momento di crisi definitiva del rapporto, il pagamento o meno della c.d. indennità sostitutiva del preavviso (che soprattutto per i rapporti di lunga durata ha un impatto economico importante,) nonché della indennità c.d. meritocratica.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in numerose occasioni sul tema della “giusta causa” nel contratto di agenzia sancendo il principio dell’applicabilità dell’art. 2119 c.c. dettato in tema di lavoro dipendente con alcune precisazioni strettamente correlate alle caratteristiche del rapporto di agenzia, chiarendo che si deve “tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. sent. n. 29290/2019). Tale principio trova costante applicazione anche nei giudizi di merito. Con una recentissima sentenza del 21.07.2021 la Corte di Appello di Roma ha accolto le doglianze di un agente riconoscendo la giusta causa di recesso per la violazione dell’esclusiva da parte della mandante che, in costanza di rapporto, aveva incaricato un altro rappresentante per la promozione dei medesimi prodotti e nella stessa zona assegnata all’appellante.
Indennità di fine rapporto: indennità meritocratica e indennità suppletiva di clientela
Indennità meritocratica
La cessazione del rapporto comporta il sorgere del diritto ad un’indennità purché siano soddisfatti alcuni requisiti positivi e negativi di cui all’art. 1751 c.c. da cui si evince il carattere meritocratico della stessa.
In particolare devono sussistere le seguenti condizioni:
- l’agente deve aver procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti,
- i vantaggi economici derivanti dai predetti incrementi (di clienti e/o di affari) devono permanere per la preponente anche successivamente alla cessazione del rapporto,
- la cessazione del rapporto non deve essere dovuta a risoluzione per inadempimento dell’agente,
- la cessazione del rapporto non deve essere stata determinata dal recesso dall’agente a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività (c.d. giusta causa).
Quanto all’importo esso non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Gli Accordi Economici Collettivi Industria e Commercio prevedono le percentuali di indennità rispetto alla durata del contratto e all’incremento di fatturato.
Ne deriva dunque la fondamentale importanza di formalizzare il recesso con l’indicazione puntuale ed articolata delle ragioni che lo hanno determinato al fine di non veder irrimediabilmente compromesso il diritto alla predetta indennità. Infatti, nell’ipotesi di un eventuale giudizio per ottenere il relativo pagamento, il Giudice fonda le proprie valutazioni sulla dinamica del rapporto contrattuale come documentabile attraverso le comunicazioni agente-mandante ed in particolare la lettera di recesso. E’ inoltre imprescindibile la prova dell’aumento dei clienti o dello sviluppo degli affari sia per il riconoscimento del diritto all’indennità che per la sua quantificazione nella misura più alta possibile.
Altrettanto fondamentale formalizzare la richiesta della predetta indennità rispetto alla quale l’art. 1751 c.c. prevede il termine di decadenza di 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Indennità suppletiva di clientela
Nel caso in cui non vi siano le condizioni meritocratiche per ottenere l’indennità c.d. meritocratica, l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela prevista dagli Accordi Economici Collettivi purché la cessazione del rapporto non sia imputabile allo stesso.
Si tratta di un’indennità che si calcola con percentuali scalari a seconda degli anni di rapporto:
- 3% delle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del contratto di agenzia
- 3,5% delle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno
- 4% delle provvigioni maturate negli anni successivi
In genere il calcolo per l‘indennità suppletiva di clientela comporta un risultato economico inferiore per l’agente. In ogni caso la Corte di Cassazione ha chiarito che va riconosciuta all’agente l’importo a lui più favorevole tra le due indennità.
Fondo indennità risoluzione rapporto
Il c.d. F.i.r.r. è costituito da fondi accantonati dalla mandante in favore dell’agente presso l’Ente previdenziale Enasarco nel corso del rapporto. Per ottenere il pagamento delle relative somme l’agente dovrà procedere direttamente con una domanda ad Enasarco.
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