Mediazione Civile Riforma Cartabia: le Novità del 2023

  24 Agosto 2023
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In questo approfondimento affrontiamo il tema della Mediazione civile e delle principali novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149 del 2022) entrata in vigore il 30 giugno 2023.
La Mediazione in materia di controversie civili e commerciali è un importante strumento di risoluzione alternativa delle controversie introdotta con il decreto legislativo n. 28 del 2010 che ha previsto una serie di giudizi per i quali l’esperimento della mediazione è obbligatorio consentendo comunque la possibilità di attivare la mediazione facoltativa in tutti gli altri casi.
Il recente intervento legislativo ha ampliato l’utilizzo della mediazione cercando di intervenire a chiarimento di dubbi interpretativi insorti in passato e consentendo la modalità di svolgimento telematica.

Le principali novità nella mediazione civile previste dalla riforma Cartabia: cosa cambia

Cosa cambia nella mediazione con la Riforma Cartabia? Per comprendere al meglio le novità di recente introdotte non si può prescindere dall’intento della riforma ossia quello di estendere al massimo la diffusione e l’utilizzo di questo strumento deflattivo del contenzioso.
In tale contesto il legislatore è intervenuto ampliando i casi di obbligatorietà della mediazione previsti dagli artt. 5, 5 quater e 5 sexies del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Queste in particolare le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia:

  • sono stati ampliati i casi di mediazione obbligatoria per materia previsti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 per i giudizi in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia (qui un approfondimento sui nostri servizi proposti dai nostri avvocati di famiglia esperti nei diritti delle persone), locazione (consulta la nostra pagina dedicata all’avvocato immobiliarista), comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari con la previsione dell’obbligatorietà anche per le liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società di persone.
  • è stato fortemente incentivato l’utilizzo della mediazione demandata dal Giudice. I dati statistici rilevati dal Ministero della Giustizia negli ultimi anni hanno dimostrato che quando la mediazione è attivata dalle parti su indicazione del Giudice le probabilità di trovare un accordo sono maggiormente elevate. Il Giudice, valutate le circostanze specifiche di ogni giudizio, può demandare la mediazione anche in appello e fino al momento di precisazione delle conclusioni. La Riforma Cartabia ha stabilito che non solo la frequenza dei corsi di formazione, ma anche la definizione delle liti grazie all’ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi siano considerati positivamente nel valutare la capacità del magistrato. Viene inoltre auspicato l’avvio di collaborazioni tra gli uffici giudiziari e le università, gli organismi di mediazione, gli ordini degli avvocati e altri enti e associazioni di categoria al fine di favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia.
  • è stata modificata la natura del primo incontro di mediazione che non ha più una natura di c.d. “filtro” volto ad acquisire informazioni sulla volontà delle parti di procedere con la mediazione all’esito di quanto illustrato dal Mediatore in relazione alla natura e agli effetti della procedura stessa. Il primo incontro diventa a tutti gli effetti un incontro in cui parti e mediatore entrano subito nel vivo del procedimento di mediazione ai fini del raggiungimento di una possibile conciliazione. Ciò comporta come conseguenza che le parti devono corrispondere all’Organismo di Mediazione il relativo compenso subito e non in una fase successiva.
  • è stata introdotta la possibilità di svolgimento in modalità telematica della mediazione con sottoscrizione dei verbali conclusivi della procedura con firma digitale del Mediatore, delle parti e degli Avvocati.

Mediazione Civile e Riforma Cartabia: i vantaggi

La Riforma Cartabia, sempre nell’intento di ampliare l’utilizzo della mediazione con conseguente riduzione dei processi nelle aule di giustizia è intervenuta sugli incentivi fiscali già esistenti in materia. In particolare:

  • l’esenzione dell’imposta di registro sul verbale di accordo è stata innalzata da 50.000 euro a 100.000 euro. L’accordo dovrà contenere l’indicazione del relativo valore calcolato sulla base di un apposito decreto ministeriale.
  • i crediti di imposta sono stati aumentati. La parte, in caso di accordo, beneficia di un credito commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione, il cui importo massimo passa da 500 euro a 600 euro. Viene inoltre previsto un secondo credito, entro il medesimo limite di valore, a fronte del compenso versato all’avvocato, se l’assistenza legale è obbligatoria (sostanzialmente per i casi di mediazione obbligatoria per materia o demandata dal Giudice). Se la mediazione fallisce gli importi sono dimezzati.
  • un ulteriore credito d’imposta è stato previsto per l’ipotesi in cui la conciliazione comporti l’estinzione del processo. Il credito è commisurato al contributo unificato e comunque non può essere superiore a 518 euro.

La Riforma Cartabia ha, inoltre, il merito di essere intervenuta a chiarire alcuni dubbi e difficoltà interpretative che negli anni precedenti avevano fatto insorgere prassi differenti e contrasti giurisprudenziali, in relazione ad aspetti processuali e pratici particolarmente importanti.
In particolare:

  • è stata introdotta la possibilità di utilizzare in giudizio la perizia redatta in sede di Consulenza Tecnica nel corso della procedura di mediazione. E’ stato al riguardo previsto che se il mediatore decide di avvalersi di esperti, al momento della nomina le parti possono pattuire che la relazione sia producibile in giudizio. Il Giudice potrà valutare poi la relazione come prova libera.
  • è stato espressamente chiarito l’aspetto relativo all’onere di proposizione della mediazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Argomento questo particolarmente spinoso rispetto al quale nel corso degli anni si era espressa anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2020. La Riforma Cartabia ha fugato ogni dubbio con l’introduzione dell’art. 5 bis del decreto legislativo 28/2010 che prevede espressamente che “nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
  • la durata della mediazione è di 3 mesi e può essere prorogata, per una sola volta, su accordo scritto tra le parti di altri 3 mesi.

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La procura nella mediazione prevista dalla Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia è intervenuta anche sull’aspetto relativo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione e conseguentemente sull’aspetto della relativa procura.
Come noto, affinché il percorso di mediazione e trattativa tra le parti possa avere possibilità concrete di esito positivo, è fondamentale la partecipazione personale delle stesse anche se solo a distanza. Il decreto legislativo 28 del 2010, tuttavia, fino ad ora non conteneva previsioni in tal senso, di conseguenza la stessa Suprema Corte di Cassazione) aveva ritenuto ammissibile, benché inopportuno, il conferimento della procura ad un rappresentante.

Il legislatore del 2022 ha previsto espressamente nel novellato art. 8 che le parti “partecipano personalmente alla procedura” e solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante. Questi deve comunque essere a conoscenza dei fatti controversi e poter conciliare. La norma aggiunge che, se parte della mediazione è una persona giuridica, i “rappresentanti o delegati” devono essere a propria volta edotti dei fatti e muniti dei poteri necessari. La nomina di un rappresentante in assenza di valide ragioni di certo non fa venire meno il potere di quest’ultimo di conciliare. L’intento perseguito è sempre quello di favorire la mediazione.

Purtroppo la Riforma non ha chiarito nulla in merito al tipo di procura da conferire in questi casi lasciando spazio ai numerosi dubbi interpretativi già sorti in precedenza in relazione a tale aspetto di particolare rilevanza atteso che comporta effetti diretti sull’avveramento della condizione di procedibilità in caso di mediazione obbligatoria.

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Mediazione per il condominio dopo la riforma Cartabia

Le liti di natura condominiale in Italia hanno un’incidenza molto importante sull’attività giudiziaria in ragione dell’elevato numero di processi di tale natura che ogni anno vengono introdotti. Proprio per tale ragione, al fine di snellire ed evitare contenziosi di questo tipo la mediazione è sempre stata obbligatoria per tale tipo di controversie.

In concreto però molto spesso la concreta possibilità di riuscita della mediazione in materia di Condominio è sempre stata fortemente ridotta dalla necessità per l’Amministratore di passare per il vaglio dell’assemblea, avendo necessità di apposita delibera al riguardo.

Per ovviare a tale problema la Riforma ha introdotto la previsione espressa per l’Amministratore di partecipare o avviare una procedura di mediazione senza necessità della preventiva delibera. In tal modo l’Amministratore è spinto ad attivarsi con la procedura di mediazione per evitare responsabilità professionale personale nei confronti dei condomini.

Anche con riferimento all’accordo di mediazione e alla sottoscrizione e ratifica dello stesso è stata prevista un’importante novità con la previsione che su di essa sulla proposta del mediatore l’assemblea si esprime “con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c.”.
Dunque anche con la possibilità di deliberare in seconda convocazione con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio e l’approvazione della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

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