Pagamento delle Ferie Non Godute: Calcolo e Richiesta

  6 Luglio 2024

Se un lavoratore chiedesse il pagamento delle ferie non godute, legalmente può essere accolta la sua richiesta? In questo articolo approfondiremo l’argomento del pagamento delle ferie non godute, di come avviene il calcolo e chi può farne richiesta. Indagheremo anche la normativa che regola questo tema e vedremo la differenza tra tipologie di contratto e gestione del pagamento delle ferie.

Il pagamento delle ferie non godute

La richiesta di pagamento delle ferie non godute, non può avvenire durante il normale rapporto di lavoro. Infatti la normativa mira a incentivare lo sfruttamento dei giorni di ferie per agevolare il riposo del lavoratore, necessario a un corretto e sano svolgimento dell’attività lavorativa.

Per entrare nel merito dell’argomento vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa relativamente alle ferie e a come il lavoratore ha diritto di usufruirne. Il D.L.19 luglio 2004, n. 213, all’articolo prevede che :

  • “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.”

Cosa accade, però, se le ferie non vengono godute dal lavoratore per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore? La Corte di Giustizia con la sentenza del 18/1/2024 C 218/22 ha riportato che le ferie non godute devono essere pagate in caso di dimissioni volontarie del lavoratore pubblico dipendente e che dunque è illegittimo il divieto di monetizzazione delle ferie che era stato introdotto dal D.L. n. 95/2012 (Spending review bis).

Un aspetto molto interessante riguarda anche la relazione che questo divieto ha con la normativa europea. Infatti, secondo i giudici europei il divieto di monetizzazione delle ferie non godute contrasta con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro:

  • Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno civile in corso. Un riporto delle ferie all’anno civile successivo è ammissibile solo qualora sussistano motivi imperativi legati alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno civile successivo. Su richiesta del lavoratore, il periodo di ferie parziale maturato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è tuttavia riportato all’anno civile successivo. Qualora, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non possano essere più concesse integralmente o in parte, deve essere corrisposta un’indennità.

I giudici europei inoltre, ritengono che il divieto vada a contrastare anche con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 31, paragrafo 2:

  • “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.”

La normativa dunque, tutela il lavoratore rispetto al diritto alle ferie e anche al diritto di avere un’indennità in fase di chiusura del rapporto di lavoro, in caso di mancato godimento delle ferie. Qual è dunque la procedura e come avviene il calcolo dei giorni di ferie non goduti?

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Il calcolo dei giorni di ferie non goduti

Come avviene il calcolo delle ferie e di conseguenza anche quello delle ferie non godute va individuato nel tipo di contratto di lavoro.

I lavoratori dipendenti di un’azienda con contratto nazionale del lavoro a tempo determinato o indeterminato hanno diritto almeno a 4 settimane di ferie che il datore di lavoro può decidere come distribuire nell’arco dell’anno. Generalmente due settimane consecutive nel periodo estivo e le altre nel periodo invernale. In base al contratto collettivo nazionale i lavoratori maturano due giorni di ferie ogni mese che corrispondono alle ore lavorate. Un giorno di ferie corrisponde in media a circa otto ore lavorate.

Se durante il periodo di lavoro vengono goduti solo alcuni dei giorni di ferie disponibili, i giorni rimanenti si accumulano anche per anni, durante il rapporto di lavoro.

Per monitorare lo stato delle ferie è sufficiente controllare la busta paga, all’interno della quale, solitamente, sono indicate le ferie maturate e le ferie godute. Nel caso in cui il lavoratore avesse delle ferie maturate l’anno precedente, queste vengono riportate nel nuovo anno e fanno cumulo con quelle maturate nell’anno in corso e ancora non godute. Attenzione, perché spesso le ferie vengono riportate nella busta paga con le ore e non con i giorni. Spesso viene indicato direttamente in busta paga la sigla: “O” per ore e “G” per giorni.

Come avviene in pratica il calcolo delle ferie non godute? Il calcolo per il pagamento delle ferie non godute viene fatto con questa formula: giorni residui per retribuzione giornaliera (oppure oraria del dipendente).

Di solito un calcolo di questo tipo è usato quando è prevista l’interruzione del rapporto di lavoro, quindi in caso di dimissioni o licenziamento è possibile liquidare il dipendente attraverso il pagamento in denaro delle ferie non godute.

Ferie non godute e dimissioni

Cosa succede quando si interrompe il rapporto di lavoro e il lavoratore ha delle ferie non godute al momento delle dimissioni? Può richiedere il pagamento delle ferie e permessi non goduti? Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, in caso di interruzione del rapporto lavorativo il datore di lavoro può liquidare le ferie non godute quando è dimostrabile che il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per cause che non dipendono da lui. Un esempio valido potrebbe essere quello legato ai lavoratori stagionali che, contrattualmente maturano giorni di ferie di cui non possono usufruire per la natura e il tempo del loro lavoro.

A questo riguardo si è pronunciato il Tribunale di Trapani, Sez. lav., 5 marzo 2024, n. 130 riportando che il divieto di monetizzazione delle ferie deve essere attuato mettendo nelle condizioni il lavoratore di poter usufruire dei giorni di riposo. Ma, se non ci sono le condizioni per poter usufruire delle ferie, il lavoratore ha diritto a un’indennità economica che vada a sopperire alle ferie non godute.

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Il pagamento delle ferie non godute per i lavoratori degli enti locali

Abbiamo anticipato nei precedenti paragrafi come la tipologia di contratto di lavoro può variare anche la gestione delle ferie. Nel caso degli enti locali come avviene il pagamento delle ferie non godute? Sulla questione dei lavoratori degli enti locali, quindi dei lavoratori del pubblico impiego, torniamo a citare la sentenza n. 218/2022 del 18 gennaio 2024 in cui la Corte ha ritenuto che nel momento in cui un lavoratore pubblico termina il suo rapporto lavorativo ha diritto a ricevere il pagamento delle ferie non godute.

La questione è stata sollevata dalla Corte di giustizia europea che ha bocciato la legge italiana che vietava al dipendente pubblico, che aveva presentato le dimissioni, di ricevere un’indennità in denaro come corrispettivo delle ferie non godute.

La legge italiana è l’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, dove viene riportato il divieto per i dipendenti pubblici di un corrispettivo in denaro sostituto alle ferie, anche in caso di dimissioni. La sentenza che ha frenato questa norma è la n. C-218/22 del 18 gennaio 2024 dove la Corte di giustizia europea boccia la norma italiana, sostenendo il diritto a ricevere un’indennità economica per le ferie non godute, quindi il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti. Inoltre, viene sottolineato come non sia dovere del dipendente dimostrare di non aver potuto usufruire delle ferie non godute, ma è compito del datore di lavoro dimostrare di aver fatto di tutto per mettere in condizioni il lavoratore di poter usufruire dei giorni di ferie di cui aveva diritto.

Il pagamento delle ferie non godute per i metalmeccanici

Ci sono delle differenze tra il pagamento delle ferie dei dipendenti pubblici rispetto ai metalmeccanici? Dal punto di vista contrattuale come viene gestito il pagamento delle ferie non godute per i metalmeccanici? Partiamo dal contratto metalmeccanici e da quello che viene messo nero su bianco che all’articolo 10:

  • i lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie maturate per ogni anno di servizio
  • i lavoratori con anzianità di servizio che supera i 10 anni hanno diritto a 1 giorno di ferie in più
  • i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 18 anni hanno diritto a 1 settimana in più di ferie
  • se il rapporto lavorativo termina, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero
  • non è consentito rinunciare al godimento annuale delle ferie. Se, per esigenze aziendali il lavoratore non può godere delle ferie non è consentita il pagamento delle ferie non godute con un’indennità in denaro</b<. Quindi, il lavoratore potrà usufruire delle ferie non appena l’azienda potrà consentirle.

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Il pagamento ferie non godute per i dirigenti dell’industria

Il contratto di lavoro dei dirigenti si differenzia su molti punti rispetto ai contratti per altre categorie di lavoratori. Nel corso del tempo ha subito delle modifiche in base agli accordi con Confindustria, modifiche che hanno coinvolto anche il pagamento delle ferie non godute per i dirigenti d’industria.

Dalla modifica dell’accordo collettivo del 2019 emerge una modifica che riguarda le ferie non godute. La modifica riporta che se le ferie che non rientrano nelle quattro settimane, non sono state godute dal dirigente per sua scelta, nonostante gli inviti formali dell’azienda ad usufruirne entro due anni successivi alla fine dell’anno di maturazione, questi giorni non possono essere sostituiti da un’indennità economica.

Viceversa, se l’azienda non ha provveduto a sollecitare l’utilizzo dei giorni di ferie, il periodo corrispettivo delle ferie non godute per i dirigenti d’industria dovrà essere liquidato da un’indennità entro il primo mese successivo alla fine dei due anni.

Sicuramente la condizione del dirigente è diversa rispetto ad un impiegato semplice, perché l’organizzazione del lavoro e anche delle ferie parte proprio dai ruoli dirigenziali, che quindi si trovano nella condizione di organizzare autonomamente il proprio periodo di ferie. Il legislatore, nel corso del tempo, ha trattato questo argomento sottolineando come la monetizzazione delle ferie non godute non fosse accettabile, visto che poteva gestire direttamente il flusso di lavoro e anche il periodo di ferie corrispondente. Vedi ad esempio la sentenza della Cassazione n. 23697 del 10/10/2017. In base a questa sentenza, il mancato utilizzo dei giorni di ferie non poteva essere sostituito dall’indennità di ferie non godute.

Ma attenzione, perché il datore di lavoro ha comunque il dovere di monitorare e vigilare sul corretto svolgimento del lavoro, di conseguenza se viene dimostrato che il datore di lavoro non ha invitato il dirigente ad utilizzare i giorni di ferie disponibili, il legislatore può rendere fattibile il pagamento delle ferie non godute, come dimostrato da una sentenza più recente n. 18140 del 6/6/2022.

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Il pagamento delle ferie non godute per il CCNL del commercio

Il pagamento delle ferie non godute nel CCNL del commercio è regolato dalla stipula del contratto. Vediamo dunque come vengono gestite le ferie:

  • Il CCNL commercio calcola i giorni di ferie su base settimanale.
  • La settimana lavorativa è concepita di 6 giorni, dal lunedì al sabato, indipendentemente dall’effettivo orario.
  • Se i giorni di ferie coincidono con delle festività, questo non determina il prolungamento delle ferie.
  • Le ferie durano 26 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda le ferie non godute, se il lavoratore si dimette oppure viene licenziato, le ferie non godute vengono pagate. Il calcolo per il pagamento delle ferie non godute viene fatto in dodicesimi delle ferie annuali, tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro effettivamente svolto.

Il lavoratore può richiedere il pagamento delle ferie non godute? La risposta è NO. Infatti il datore di lavoro è obbligato dalla legge a far usufruire delle ferie il lavoratore, anche costringendolo attraverso chiusure aziendali, ponti, ecc, che mettono in condizione il lavoratore di dover utilizzare in effettivo i giorni di ferie.

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