Silenzio Assenso e Condono Edilizio

Condono Edilizio e Silenzio Assenso

  27 Novembre 2020

Scopri gli effetti del silenzio assenso nel condono edilizio

Silenzio Assenso e Condono Edilizio

Definizione, funzione e natura del condono edilizio

Quello del condono edilizio è un argomento che ritorna periodicamente agli onori della cronaca e della discussione delle forze politiche del Paese; da ultimo, negli ultimi mesi, se n’è parlato in occasione della bozza del c.d. decreto semplificazione.

Il condono è da sempre argomento di scontro politico: per alcuni comporterebbe enormi vantaggi assicurando importanti entrate alle Casse dello Stato garantendo l’emersione di situazioni di illegittimità comunque preesistenti, per altri rappresenterebbe un modo per autorizzare il mancato rispetto delle leggi attraverso il meccanismo della sanatoria, ossia della regolarizzazione successiva con il pagamento di somme di denaro, peraltro non particolarmente ingenti.

Proprio per tali ragioni ideologico/politiche il condono edilizio deve essere previsto per legge e non disposto con atti amministrativi, e nel nostro Paese è stato previsto dal legislatore in sole 3 occasioni: nel 1985, nel 1994 e l’ultimo nel 2003 con scadenza delle domande fissata per il 31 marzo 2004.

In breve, si tratta di uno strumento con il quale chi ha realizzato delle opere edilizie non rispondenti ai parametri previsti dalla normativa urbanistica può regolarizzare ex post la propria posizione con delle agevolazioni.

 

Modalità e tempistiche del condono edilizio: il silenzio assenso

Nonostante gli anni ormai trascorsi dalle leggi che in passato hanno consentito il condono, persistono tuttora numerosissime situazioni di richieste di condono su cui l’Amministrazione non si è pronunciata e rispetto alle quali è di grandissima attualità la soluzione delle vicende relative all’iter del condono. Tant’è che questa problematica si riscontra spesso in occasione delle trattative per la compravendita di immobili rispetto ai quali si apprende, quasi per caso, la mancanza di un provvedimento espresso di sanatoria. Altrettanto frequenti i casi in cui il provvedimento di rigetto della domanda perviene a distanza di anni, o meglio decenni, dalla presentazione della domanda.

La legge n. 85/47 che ha introdotto il primo condono all’art. 35, richiamato dalla successiva legge del 1994, ha previsto una forma di silenzio assenso che, in pratica, comporta la formazione di un provvedimento implicito di rilascio al decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza e di tutta la documentazione necessaria.

In particolare, la domanda di condono si presenta su un apposito modello legale unitamente alla documentazione tecnica riguardante il tempo di ultimazione dei lavori, l’ubicazione, la consistenza delle opere e ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale, nonché il bollettino del pagamento dell’oblazione dovuta e delle spese amministrative.

Il meccanismo del silenzio assenso non opera in automatico per il semplice decorso del termine legale, ma presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione, e soprattutto, che l’opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità assoluta e imposti:

  • a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
  • a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
  • a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  • in genere con ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

La tutela per il cittadino che si sia vista respinta a distanza di anni una domanda di condono è quella del ricorso amministrativo al Tar nel termine di 60 giorni, eccependo il sopraggiunto silenzio-assenso. Ovviamente da un punto di vista processuale l’onere probatorio incombe sul cittadino che dovrà dimostrare di aver allegato alla domanda tutta la documentazione necessaria e che dalla predetta si evincesse la sussistenza di tutti i parametri per beneficiare del condono.


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