Impugnazione Cartella Esattoriale

Impugnazione Cartella Esattoriale

  28 Novembre 2020

Scopri come impugnare una cartella di pagamento

Impugnazione Cartella Esattoriale

La cartella di pagamento: definizione, natura, peculiarità ed efficacia esecutiva

La cartella di pagamento, anche detta cartella esattoriale, è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione (in passato Equitalia) intima al cittadino il pagamento di alcuni importi ritenuti dovuti e non versati.

E’ lo strumento utilizzato per il recupero di imposte dovute in favore di vari Enti e Pubbliche Amministrazioni (ad es. l’imposta di bollo dovuta alla Regione, l’Irpef dovuta all’Agenzia delle Entrate, l’IMU dovuta al Comune) o per il recupero di quanto dovuto a titolo di sanzioni amministrative (ad es. per verbali di contestazione di violazioni del codice della strada).

La peculiarità della cartella esattoriale è la sua efficacia esecutiva che consente all’Agenzia Riscossione, nel caso di mancato pagamento degli importi richiesti entro il termine di 60 giorni, di procedere esecutivamente nei confronti del contribuente con possibilità di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

 

Come contestare una cartella esattoriale: modalità e competenze diverse caso per caso

La notifica della cartella di pagamento è preceduta dalla notifica, da parte dell’Ente che deve recuperare gli importi richiesti, di un avviso di accertamento che indica le ragioni della pretesa economica nei confronti del cittadino. Tali avvisi sono autonomamente impugnabili; pertanto, se non contestati nei termini, comportano la impossibilità di far valere eventuali vizi delle richieste economiche con l’impugnazione della cartella esattoriale per tardività della relativa contestazione.

La cartella di pagamento può essere impugnata anche se con modalità diverse a seconda della natura degli importi richiesti. In particolare, l’impugnazione può essere proposta:

  • davanti alla Commissione Tributaria Provinciale

per le cartelle che hanno ad oggetto imposte e tributi, con ricorso da notificare entro 60 giorni dalla ricezione della cartella. Nei 30 giorni successivi all’invio del ricorso si deve provvedere al deposito dello stesso e dei documenti richiamati a sostegno delle proprie pretese presso la Commissione Tributaria Provinciale.

Per le cartelle di pagamento relative a pretese inferiori a €. 50.000,00, il ricorso ha in automatico gli effetti di una istanza di annullamento in autotutela della cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il termine per il deposito del ricorso in Commissione Tributaria è sospeso per 90 giorni, periodo entro il quale dovrebbe pervenire una proposta di mediazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Solo una volta decorsi i 90 giorni, se l’Agenzia non ha annullato d’ufficio la cartella di pagamento o comunque non si è raggiunto un accordo con il contribuente, il ricorso va depositato presso la Commissione Tributaria entro i successivi 30 giorni (in altri termini tra il 91° e il 120° giorno successivo all’invio del ricorso).

Il ricorso non sospende in automatico l’efficacia esecutiva della cartella esattoriale; pertanto, per evitare che l’Agenzia Riscossione proceda comunque con pignoramenti o altri atti esecutivi, è necessario proporre con il ricorso un’istanza di sospensiva, illustrando i pericoli che potrebbero derivare al contribuente dall’immediata esecuzione della cartella di pagamento. Su tale istanza la Commissione Tributaria provvede in Camera di Consiglio prima di procedere alla decisione complessiva sul giudizio.

  • davanti al Giudice ordinario competente per materia

da individuare in ragione dell’oggetto della pretesa creditoria dell’Agenzia Riscossione.

Così ad esempio se viene in esame:

  • un verbale di contestazione per sanzione amministrativa da violazione del codice della strada, è competente il Giudice di Pace,
  • una richiesta relativa a pretese omissioni contributive presso l’Inps o l’Inail, è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro,
  • un atto di applicazione di sanzione amministrativa (diversa da quelle del codice della strada) di valore superiore ai 15.493,00, è competente il Tribunale ordinario.

In tali casi le regole processuali da seguire sono quelle tipiche del rito davanti alle diverse Autorità Giudiziarie in ragione delle materie.

In ogni caso, all’esito del giudizio di primo grado, sia che esso sia stato svolto davanti alla Commissione Tributaria, sia che lo sia stato davanti al Giudice Ordinario, sono previsti i classici sistemi di impugnazione: appello e, all’esito di questo, ricorso per Cassazione.

 

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