Diritto Insegnante di Sostegno

Mancata Assegnazione Insegnante di Sostegno

  27 Novembre 2020

Scopri chi ha diritto all’insegnante di sostegno per le ore necessarie in caso di mancata assegnazione

Diritto Insegnante di Sostegno

Il diritto al sostegno e all’inclusione degli alunni con disabilità: carattere inderogabile e valore socio-culturale

Il diritto dell’alunno disabile all’istruzione e allintegrazione nel gruppo classe riveste carattere inderogabile ed incomprimibile ed è costituzionalmente garantito dai principi fondamentali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 38 della nostra Costituzione. Il diritto allo studio e all’inclusione degli alunni con disabilità è un valore socio-culturale del sistema scolastico italiano, in quanto l’istruzione rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo e dell’evoluzione della persona come espressamente riconosciuto anche dalla legge n. 104/1992.

Purtroppo però, puntualmente, all’inizio di ogni anno scolastico, riemergono una serie di difficoltà pratiche che nella maggior parte dei casi comportano illegittime restrizioni dei diritti dei ragazzi disabili che si vedono spesso privati delle ore di sostegno di cui necessitano. In un anno scolastico particolare quale quello attuale, già complicato dall’organizzazione delle lezioni in ragione dei protocolli adottati per il contenimento della diffusione del Covid, le necessità e le problematiche scolastiche dei ragazzi con disabilità sono aumentate. In tale situazione, sarebbero stati necessari un adeguato ripensamento e una migliore organizzazione delle ore di sostegno ma, al contrario, le solite problematiche burocratiche relative per lo più alla carenza di insegnanti di sostegno hanno preso come sempre il sopravvento. E così, in un simile contesto, si sono lette notizie relative a minori che, in zone diverse del Paese, sono stati addirittura impossibilitati ad accedere a scuola perché privi dell’assistenza di cui necessitano.

La procedura per l’assegnazione delle ore di sostegno: importanza del P.E.I., nomina e carenza degli insegnanti

Il procedimento che porta all’assegnazione delle ore di sostegno, prevista da leggi che spesso si susseguono a distanza di uno o due anni, è caratterizzato da diverse fasi che prevedono la partecipazione oltre che dell’istituzione scolastica con i docenti di riferimento e della famiglia anche di professionisti sanitari che possano garantire la valutazione multidisciplinare delle esigenze dell’alunno. Fondamentale importanza in questo iter è rivestita dal c.d. P.E.I. Piano Educativo Individualizzato, redatto in via provvisoria entro giugno ed in via definitiva entro ottobre, con il quale si individuano e si esplicitano le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno.

La scadenza prevista per il mese di giugno consente di comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale le esigenze di ogni Istituto Scolastico al fine di poter procedere alla nomina degli insegnanti di sostegno che avviene durante i mesi estivi.

Nella realtà dei fatti però, molto spesso il procedimento non viene attivato come dovrebbe per cui spesso manca il P.E.I. o, anche se esistente, spesso non viene rispettato quanto all’assegnazione delle ore di sostegno previste in ragione della dedotta carenza di insegnanti di sostegno.

Sul punto sono intervenute le massime Autorità Giudiziarie del Paese, prima tra tutte la Corte Costituzionale la quale ha inequivocabilmente chiarito che, nel contrasto tra le disposizioni risalenti alla legge n. 104/1992 sui diritti degli alunni disabili e le disposizioni derivate dalle leggi di spesa (assegnazione degli insegnanti di sostegno) “le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria. Tale inderogabile principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte di Cassazione e trova applicazione pratica in giudizio.

La tutela del diritto al sostegno: competenze del Tar e del Giudice ordinario, efficienza e celerità del giudizio

Capita non di rado che le famiglie scoraggiate dallo stesso Istituto scolastico frequentato dal figlio disabile in ragione delle ore di sostegno assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale vivano questa situazione con rassegnazione e sfiducia nelle istituzioni. Non di rado infatti si attua la solita operazione dello “scarica barile” per cui il Dirigente scolastico si trincera dietro i provvedimenti dell’U.S.R. per giustificare la carenza di insegnanti di sostegno.

Le famiglie sono così costrette ancora una volta a far affidamento esclusivamente sulle proprie capacità organizzative ed economiche, con gravi riflessi gestionali sull’ organizzazione familiare e spesso sull’ attività lavorativa dei genitori.

A ben vedere, la tutela giudiziaria del diritto alle ore di sostegno, a differenza di quello che avviene spesso nella giustizia italiana, è non solo molto efficiente ma anche celere.

La prevalenza assoluta del diritto al sostegno infatti è costantemente sancita nelle Aule di giustizia sia davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali che davanti ai Tribunali ordinari. La peculiarità della materia va valutata con riferimento alla giurisdizione competente a decidere a seconda dei casi. Sostanzialmente il T.A.R. è competente nel caso in cui manca il P.E.I. mentre il Giudice ordinario è competente nel caso in cui, pur essendoci il P.E.I., questo non sia stato rispettato quanto al monte ore di sostegno assegnate all’alunno, o comunque si rinvengano profili discriminatori nei confronti del disabile rispetto all’assegnazione delle ore di sostegno. In entrambi i casi la tutela è garantita dalla possibilità di ricorrere con delle procedure cautelari che consentano di ottenere l’assegnazione delle ore di sostegno necessarie in tempistiche brevi nel corso dell’anno scolastico.

Gli avvocati del nostro team hanno seguito con successo di recente presso il T.A.R. Lazio ricorsi relativi a questa problematica, ottenendo ordinanze emesse in via cautelare a tutela del diritto al sostegno dell’alunno disabile.


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