TFR destinato a Fondo Pensione

TFR Non Pagato Destinato a Fondo Pensione Complementare

  27 Novembre 2020

Scopri come recuperare quanto dovuto e non versato dal datore di lavoro

TFR destinato a Fondo Pensione

Il TFR: funzione di garanzia alla cessazione del rapporto di lavoro e possibilità di anticipazione

Il trattamento di fine rapporto, in breve TFR, è una indennità economica erogata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla ragione della stessa. Il TFR è frutto dell’accantonamento costante di una percentuale della retribuzione mensile da parte del datore di lavoro. In pratica si attua una sorta di risparmio forzato sullo stipendio del lavoratore al fine di garantirgli una sorta di buonuscita al momento della fine del rapporto e consentire il superamento delle probabili difficoltà economiche legate alla fine dell’attività lavorativa.

L’anticipazione del TFR in costanza di rapporto può essere richiesta, da lavoratori con almeno 8 anni di servizio, nella misura massima del 70% dell’importo fino a quel momento maturato, per una sola volta e nelle sole ipotesi di:

  • Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche;
  • Acquisto prima casa per sé o per i figli, documentato da atto notarile o con mezzi di prova idonei;
  • Spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa per paternità fruibili fino al compimento dell’ottavo anno del bambino;
  • Spese per congedi di formazione.

 

Il TFR destinato a forme previdenziali complementari: automatismi, vantaggi fiscali e rendimenti

Il lavoratore può scegliere di:

  • mantenere il TFR in azienda (o presso il Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS per i dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti),
  • destinare il TFR a forme pensionistiche complementari.

Quest’ultima scelta può avvenire in:

  1. modalità esplicita: attraverso la compilazione di un modulo ad hoc,
  2. modalità tacita: decorsi 6 mesi dalla data di assunzione e in assenza di scelta da parte del lavoratore, il TFR viene versato alla forma previdenziale collettiva o, in assenza di questa, a quella scelta dal maggior numero di lavoratori dell’azienda o ancora, se non presente, confluisce a FONDINPS.

Negli ultimi anni la percentuale di lavoratori che ha destinato il TFR al Fondo Pensione è considerevolmente aumentata in ragione:

  • del meccanismo della destinazione “automatica” ove il lavoratore non effettui una diversa scelta espressa,
  • dei vantaggi fiscali connessi al TFR versato al Fondo Pensione che viene tassato al momento dell’erogazione con un’aliquota variabile (decrescente in base agli anni di adesione al Fondo dal 15% al 9% a fronte dell’aliquota del TFR versato in azienda sottoposto a tassazione con aliquota variabile dal 23% al 43%),
  • della maggiore redditività che in genere in Fondi Pensione riescono a garantire.

 

Il recupero del TFR destinato al Fondo Pensione Complementare: come procedere in modo efficace

Purtroppo può accadere alla cessazione del rapporto di lavoro di avere difficoltà per ottenere il pagamento del proprio TFR accumulato dopo numerosi anni. Spesso infatti le Aziende, per una serie di ragioni contingenti tra cui difficoltà economiche, non accantonano correttamente gli importi e non riescono a pagare il TFR all’ex dipendente. Conseguentemente sono sempre più frequenti i casi di liquidazione non pagata, rispetto ai quali il lavoratore dovrà agire giudizialmente per tutelarsi in caso di mancato pagamento del TFR.

In caso di TFR rimasto in azienda o comunque destinato al Fondo Inps (per aziende con più di 50 dipendenti) c’è una garanzia di recupero maggiore sia da un punto di vista sostanziale che da un punto di vista giudiziale e processuale. Il lavoratore infatti in tale ipotesi potrà facilmente e velocemente ottenere dal Tribunale del Lavoro un decreto ingiuntivo, in genere esecutivo, che gli consenta di agire poi esecutivamente nei confronti dell’ex datore di lavoro. Quand’anche quest’ultimo poi si dovesse trovare in situazione di insolvenza o di fallimento c’è un Fondo di Garanzia ad hoc istituito presso l’Inps che interviene per il pagamento diretto da parte dell’Istituto del TFR al lavoratore.

Ben diversa, purtroppo, la garanzia del recupero del TFR destinato ad un Fondo di Pensione Complementare – Integrativa. Potrebbe capitare al lavoratore di scoprire che l’azienda, pur avendo trattenuto mensilmente la quota di stipendio destinata a TFR, non l’abbia poi effettivamente versata al Fondo Pensione prescelto. In questo caso non sarà possibile seguire la strada celere del ricorso per decreto ingiuntivo ma dovrà attivarsi un giudizio ordinario davanti al Tribunale del Lavoro chiamando in causa anche il Fondo Pensione. I nostri Avvocati hanno di recente ottenuto due importanti successi presso il Tribunale di Roma in casi del genere ottenendo la condanna degli ex datori di lavoro al versamento degli importi trattenuti al Fondo pensione. Ciò anche grazie alla prova fornita in giudizio delle trattenute effettuate e dei mancati versamenti al Fondo.

Il suggerimento per l’ipotesi di destinazione del TFR al Fondo Pensione Complementare è di controllare costantemente il relativo estratto conto poiché non sempre i Fondi, nonostante sia un loro obbligo, comunicano la posizione aggiornata e non segnalano eventuali mancati versamenti da parte dell’Azienda. Dunque meglio evitare spiacevoli sorprese al momento della cessazione del rapporto di lavoro e monitorare costantemente la situazione relativa al TFR in modo da poter intervenire in maniera tempestiva ed efficace.

 

Per recuperare il tuo Tfr scopri la sezione dedicata all’avvocato del lavoro

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