Blocco Licenziamenti Dirigenti

Blocco Licenziamenti Covid

  25 Giugno 2021

Scopri se il blocco dei licenziamenti a causa del Covid è applicabile anche alla categoria dei dirigenti

Blocco Licenziamenti Dirigenti

Blocco licenziamenti ed emergenza sanitaria: un freno all’emorragia di posti di lavoro

L’enorme impatto della pandemia di Sars Covid 2 a livello economico generale globale è stato evidente sin dall’inizio della diffusione del virus, ragion per cui il Governo ha immediatamente adottato una strategia normativa che impedisse la perdita di migliaia di posti di lavoro.

Il Decreto-legge c.d. “Cura Italia” (D.L. 18/2020) è intervenuto su un duplice piano operativo prevedendo:

  • da un lato la possibilità per tutte le imprese, anche per quelle che non godono generalmente di tale tipo di aiuto economico, di usufruire degli ammortizzatori sociali di integrazione salariale: Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga;
  • dall’altro il c.d. “blocco dei licenziamenti” collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, ossia sostanzialmente per crisi aziendale.

 

Datore di lavoro e rapporto di lavoro: quando per un imprenditore è ammesso licenziare

Il datore di lavoro può comunque licenziare per ragioni economiche e organizzative se:

  • i lavoratori erano impiegati in un appalto e sono stati subito riassunti dal nuovo appaltatore in forza del subentro in forza di legge, del contratto collettivo o della clausola contenuta nel contratto di appalto;
  • l’attività di impresa è cessata definitivamente;
  • l’impresa è fallita, sempre che non sia disposta la prosecuzione provvisoria dell’attività o ne sia disposta la cessazione
  • i lavoratori hanno aderito ad un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente accordo individuale che incentivi l’interruzione del rapporto stipulato in sede c.d. protetta.

E’ inoltre sempre possibile per il datore di lavoro recedere dal rapporto di lavoro in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporto (durata massima delle assenze per malattia), per mancato superamento del periodo di prova. Possono inoltre essere licenziati i lavoratori domestici (ciò anche in ragione dell’esclusione per tale categoria di lavoratori della integrazione salariale), e gli apprendisti alla fine del periodo formativo.

 

Durata temporale blocco licenziamenti: misure iniziali previste e proroghe successive

La misura, inizialmente prevista per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, è stata prorogata a più riprese. Attualmente i termini previsti sono 2:

  • il 30 giugno 2021 per le imprese che possono usufruire della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, la cui fruizione con la causale Covid 19 è prevista con termine anch’esso al 30 giugno 2021.
  • il 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che possono usufruire della Cassa Integrazione in Deroga, o hanno accesso all’Assegno Ordinario del Fondo Integrazione Salariale dell’INPS o di altri Fondi con causale Covid 19, con termine previsto al 31 dicembre 2021.

 

Licenziamento dirigenti: applicabilità del blocco dei licenziamenti a tale categoria di lavoratori

Ipotesi particolare è costituita dal licenziamento dei dirigenti che, a differenza degli altri dipendenti, godono di una tutela contrattuale e non normativa.

Ed infatti il rapporto di lavoro con il dirigente è connotato da diverse peculiarità sia nella fase di costituzione del rapporto che in quella della cessazione. Al dirigente sono garantite minori tutele a fronte della posizione apicale che riveste e del particolare rapporto con il datore medesimo.

Dal canto suo, il datore di lavoro è legittimato a licenziare il dirigente, oltre che per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, anche per la semplice soppressione della posizione ricoperta in ragione di una riorganizzazione dell’impresa e conseguente redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti. La scelta dell’imprenditore sfugge in tal caso al sindacato del giudice, a meno che le ragioni poste alla base del recesso siano all’evidenza illegittime, ad esempio perché discriminatorie (nel caso, il dirigente può impugnare il licenziamento davanti al Giudice del lavoro richiedendo le tutele previste dalle norme).

Alla luce di tali peculiarità, si è rivelata da subito incerta la applicabilità del blocco dei licenziamenti previsto dalla normativa emergenziale anche alla categoria dei dirigenti.

 

Casistica delle decisioni dei Giudici e prospettive future: un quadro di sostanziale incertezza

Le stesse decisioni adottate dalla giurisprudenza sono tra loro contrastanti. Basti pensare che il Tribunale di Roma ha emesso due pronunce di segno opposto a distanza di qualche giorno l’una dall’altra.

In particolare, la sentenza n. 3605/2021 pubblicata il 19 aprile 2021, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dirigente per ragioni economiche ritenendo non applicabile alla categoria dei dirigenti il blocco previsto dalla normativa emergenziale che fa riferimento alla disciplina generale dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il Giudice ha inoltre ritenuto che la sospensione dei licenziamenti è strettamente correlata alla possibilità per il datore di fruire dei sistemi di integrazione salariale, e quindi di avere una alternativa concreta al licenziamento, arrivando alla conclusione che per le figure dirigenziali il datore di lavoro non potrebbe nemmeno sopperire alle difficoltà economiche con l’utilizzo della Cassa integrazione o dell’Assegno Ordinario.

Invece, con l’ordinanza del 26 febbraio 2021, il Tribunale ha sancito l’illegittimità del licenziamento del dirigente per soppressione della posizione dovuta ad un calo dell’attività aziendale durante il periodo del blocco. Il Tribunale in questo caso ha ritenuto di dare una lettura della normativa emergenziale costituzionalmente orientata, valorizzando dunque le ragioni di ordine pubblico che l’hanno determinata, con la conseguenza di ritenere applicabile il blocco anche ai dirigenti. Secondo il Giudice, infatti, l’intervento legislativo è volto a tutelare i lavoratori dalle ripercussioni economiche della pandemia che si sarebbero tradotte, nell’immediato, nella perdita massiccia di posti di lavoro. In particolare, ha ritenuto che la norma emergenziale sia focalizzata sul motivo posto a fondamento del licenziamento, e non sulla categoria dei lavoratori implicati, con la conseguenza che anche il licenziamento del dirigente motivato da una circostanza di natura economica ed organizzativa deve ritenersi precluso. La declaratoria di nullità del licenziamento del dirigente ha avuto come conseguenza l’ordine di reintegro nel posto di lavoro.

In conclusione, la situazione normativa e conseguentemente giurisprudenziale sul tema è talmente articolata e soggetta a continue modifiche e aggiustamenti che l’effettiva possibilità per il datore di lavoro di licenziare il dirigente va valutata in concreto caso per caso. Pertanto, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del dirigente è particolarmente utile analizzare nel dettaglio le modalità operative che hanno condotto l’impresa al licenziamento al fine di valutare un ricorso per la relativa impugnativa. Ciò anche al fine di raggiungere una conciliazione tra le parti.

 

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