Installazione dell’ascensore condominiale: abbattimento delle barriere architettoniche in condominio

  21 Marzo 2023
installazione-ascensore

La presenza di barriere architettoniche in condominio è uno degli argomenti di maggiore discussione, perché va ad interessare sia aspetti logistici e pratici che aspetti morali.

Tra gli elementi più discussi, l’installazione dell’ascensore condominiale è uno dei temi che maggiormente richiede un approfondimento anche dal punto di vista legislativo dal momento che sono numerose le variabili da considerare quando si tratta ad esempio di installazione di un ascensore in un condominio esistente oppure quando si vuole capire se è possibile opporsi all’installazione dell’ascensore. Vediamo nel dettaglio alcuni aspetti importanti da conoscere rispetto a questi temi.

 

Installazione dell’ascensore in condominio

Quali sono le condizioni necessarie per procedere all’installazione dell’ascensore in un condominio? In base a quanto stabilito dal codice civile (articolo 1102) l’installazione di un ascensore condominiale può essere realizzata anche da un solo condomino se l’ascensore risulta indispensabile per eliminare le barriere architettoniche e rendere l’appartamento realmente abitabile e dunque accessibile anche a persone con difficoltà motorie.

La legge stabilisce i criteri in base ai quali si può procedere o meno alla miglioria su condominio esistente secondo quanto stabilito dal codice civile.

 

Quando è possibile installare un ascensore in un condominio: riferimenti normativi

In base all’ articolo 1102 del codice civile, l’ installazione di un ascensore condominiale è possibile:

  • da parte anche di un solo condomino o di un gruppo di condomini con lo scopo di eliminare le barriere architettoniche,
  • può essere installato su una parte del cortile, del muro comune o nella tromba delle scale, se indispensabile per rendere l’abitazione accessibile e di conseguenza vivibile,
  • un singolo condomino o un gruppo di condomini se sono presenti le condizioni può installare un ascensore a proprie spese, mettendolo a disposizione degli altri condomini, qualora volessero partecipare in futuro.

I poteri dei singoli condomini accertati dall’art. 1102 del codice civile devono però tenere conto dei limiti di uso degli spazi e cose comuni, che vengono disciplinati dall’ articolo 907 del codice civile e riguardano la distanza delle costruzioni dalle vedute.

 

Come mettere un ascensore in condominio quando c’è chi si oppone

Come anticipato nel paragrafo precedente, anche un singolo condomino può decidere di installare un ascensore in un condominio esistente, se è dimostrabile che il palazzo presenta barriere architettoniche tali da impedire l’abitabilità dell’appartamento a disabili e persone con ridotta capacità motoria.

Il nodo da sciogliere, dunque, è capire chi deve farsi carico della spesa complessiva e qual è la posizione degli altri condomini, nel momento in cui ad esempio, cambiano idea e vogliono usufruire del beneficio di un ascensore.

A regolare questo tema è sempre il codice civile che, all’articolo 1102 stabilisce che:

  • non è necessario passare per l’assemblea per installare un ascensore dal momento che ogni condomino può usare e modificare le parti comuni per installare a sue spese esclusive sistemi per abbattere le barriere architettoniche come ascensori, servoscala ed altri sistemi di uguale natura.
  • l’ascensore installato in un condominio esistente, da un singolo condomino o da un gruppo di condomini, è di proprietà di coloro che si sono fatti carico delle spese.

A proposito dell’ultimo punto, è interessante sottolineare quanto riportato dall’articolo 1123 comma 3 del codice civile riguardo alla comunione parziale dei proprietari dell’ascensore.

Cosa significa per tutti i condomini avere un ascensore di proprietà solo di alcuni condomini?

Di seguito dei punti esplicativi:

    • la comunione parziale dei proprietari dell’ascensore è separata dal condominio.
    • Se tutti i condomini decidono di partecipare all’innovazione dell’ascensore riguarderà, invece, l’intero condominio.
    • Tutti i condomini hanno diritto di partecipare in qualunque momento ai vantaggi dell’innovazione apportata con l’ascensore, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’innovazione.
    • Se un condomino vuole partecipare successivamente all’installazione dell’ascensore, può partecipare alla comproprietà facendosi carico del pagamento pro quota delle spese dell’esecuzione aggiornate al valore attuale della moneta. Questo per evitare discriminazioni e ingiuste perdite per chi si è preso l’onere di avviare l’opera a sue spese (art. 1121 c.c., comma 3).
    • Qualora dovesse subentrare un nuovo condomino, quest’ultimo può pretendere che l’importo dovuto sia ridotto nel caso in cui l’ascensore o l’impianto realizzato come innovazione per abbattere le barriere architettoniche in condominio, abbia subito un deterioramento visibile.

 

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Come opporsi all’installazione dell’ascensore?

Esistono delle variabili che impediscono l’installazione di ascensori o piattaforme elevatrici in condominio. In particolare, il legislatore fa riferimento a palazzi che hanno un valore storico-culturale e artistico-paesaggistico.
I vincoli ai quali ci si può appellare per rifiutare l’installazione dell’ascensore devono passare al vaglio della Regione, che deve valutare la domanda presentata. In linea generale comunque, l’autorizzazione all’installazione di un ascensore condominiale può essere negata solo se viene dimostrato un vero pregiudizio per il bene tutelato.

Per i casi ordinari, invece, per quanto riguarda condomini esistenti con possibilità di installazione interna o esterna dell’ascensore, i condomini non possono opporsi all’installazione qualora, come precisato nei paragrafi precedenti, anche un solo condomino si prenda la responsabilità di sostenere il costo per l’installazione.

Resta il fatto che per gli altri condomini non c’è obbligo di partecipare ai costi e alla messa in opera, con conseguente mancata possibilità di utilizzo della miglioria fino al momento in cui decide di contribuire alla spesa.

 

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Abbattimento barriere architettoniche in condominio

Introdurre un’innovazione strutturale su un condominio esistente per abbattere le barriere architettoniche è sicuramente un impegno molto gravoso, motivo per il quale spesso alcuni condomini rifiutano l’installazione di un ascensore o l’installazione di una piattaforma elevatrice.

Lo sviluppo e il mutamento sociale ha portato a sviluppare il principio di solidarietà condominiale riferito alla necessità morale di dover garantire a tutti l’accessibilità alla propria abitazione nel rispetto della disabilità ma anche della difficoltà motoria che spesso si viene a creare con l’avanzamento dell’età.

Può essere utile a comprendere il principio di solidarietà la citazione di quanto stabilito dalla sentenza n. 167. della Corte costituzionale del 10 maggio 1999, in base al quale non è il singolo individuo a doversi far carico dei problemi delle persone disabili o con ridotta capacità motoria. Il carico di responsabilità morale deve essere assunto dall’intera collettività. In base a questo


“…il principio di solidarietà condominiale, che presuppone la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato, implica il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali si deve includere anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche.”

L’eliminazione delle barriere architettoniche in condominio non è cosa da poco, soprattutto nei condomini di vecchia costruzione, dove installare un ascensore interno può rappresentare un problema di occupazione dello spazio comune, necessitando anche una riduzione delle scale. Anche in questa situazione – come in numerose altre obiezioni- il legislatore ha trovato una risposta utile a comprendere quale sia la reale priorità, legata soprattutto all’uso comune.

In questo senso, se il problema è riscontrabile nella mancanza di spazio per il passaggio della barella dell’ambulanza a causa dell’ascensore al centro della tromba delle scale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il problema si può risolvere qualora venga accertato che all’interno dell’ascensore entri una sedia a rotelle o una lettiga per poter trasportare in sicurezza la persona in difficoltà.

 

Come eliminare le barriere architettoniche in un condominio?

Il principio di solidarietà condominiale ci fa comprendere bene le motivazioni dietro alla necessità di occuparsi di questa tematica che riguarda tutti noi, in qualità di individui.
Facciamo un passo indietro allora e vediamo come il legislatore ha trovato una definizione ampia di barriere architettoniche.

L’articolo 1 comma 2 del d.P.R. n. 503 del 24/7/1996, ha ripreso quanto riportato nell’articolo 2 lettera a del D.M. n. 236 del 14/6/1989 per definire le barriere architettoniche come:

 

      • gli ostacoli fisici, fonte di disagio per la mobilità degli individui ed in particolare di
        chi ha una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
      • gli ostacoli che limitano o impediscono l’utilizzazione di spazi in modo sicuro, attrezzature o componenti;
      • la mancanza di accorgimenti e segnaletica che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Per avviare il superamento delle barriere architettoniche con la Legge n. 13/1989 il legislatore ha avviato una serie di regole finalizzate al miglioramento della vivibilità e accessibilità degli edifici, non solo per le persone disabili ma per tutti i residenti sia attraverso sistemi complessi come gli ascensori ma anche attraverso l’ installazione di rampe.

Nello specifico, il legislatore ha modificato l’articolo n. 2 della Legge n. 13/1989 per dare la possibilità a ciascun condomino di prendersi carico della rimozione delle barriere architettoniche a sue spese, servendosene esclusivamente avendo coperto per intero il costo della miglioria.

Semplificando ulteriormente il concetto, chi paga per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio può essere anche un singolo condomino con necessità oppure un gruppo di condomini che si accordano per la miglioria, qualora l’intero condominio non trovi un accordo.

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