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Tassazione Scrittura Privata
Scopri le problematiche più rilevanti legate all’applicazione dell’imposta di registro sulle scritture private
Scrittura privata: definizione e funzione
La scrittura privata è un documento sottoscritto da due o più parti per regolare un determinato rapporto rispetto agli obblighi e ai diritti che ne conseguono. Le parti che lo sottoscrivono si vincolano alle condizioni e alle modalità di esecuzione contenute nella scrittura.
È un valido strumento per regolare diverse tipologie di rapporti ed è utilizzato frequentemente ad esempio per i contratti di locazione di immobili, per la stipula dei contratti preliminari di compravendita oppure per il riconoscimento o il pagamento di un debito, ciò proprio in ragione della sua efficacia.
Scrittura privata: tipologie (semplice e autenticata)
La scrittura privata può essere di due tipi:
- Semplice quando è redatta e sottoscritta liberamente dalle parti e, nel caso venga registrata, acquista valore certo rispetto alla data apposta. Le dichiarazioni contenute nella scrittura privata fanno piena prova nei confronti di chi le ha rese, a meno che non se ne disconosca espressamente la sottoscrizione, che può in ogni caso essere verificata con l’apposita procedura di c.d. verificazione.
- Autenticata quando viene redatta dalle parti e sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che, dopo aver verificato la loro identità, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza conferendole così automaticamente data certa. In questo caso la sottoscrizione non può essere disconosciuta se non proponendo querela di falso.
Scrittura privata: registrazione (obbligatoria o facoltativa) e tassazione (fissa o proporzionale)
La scrittura privata è uno degli atti giuridici soggetti a registrazione, in alcuni casi obbligatoria in altri facoltativa ed è soggetta, quindi, alla relativa imposta di registro.
La registrazione della scrittura privata ha la funzione di rendere immodificabili, e quindi certi, sia la data che il contenuto dell’atto e consente di far valere le disposizioni della scrittura anche nei confronti di soggetti terzi, ossia estranei al rapporto.
La registrazione comporta il pagamento della relativa imposta, che in base alle tabelle allegate al D.P.R. 131/1986, Testo Unico sull’imposta di registro, va applicata in misura fissa o proporzionale, ossia in misura percentuale rispetto al valore dell’atto.
L’imposta di registro è infatti un’imposta indiretta che colpisce in via mediata la capacità economica del soggetto contribuente che si manifesta attraverso il trasferimento di ricchezza, come con l’acquisto di un immobile o il trasferimento di denaro.
Alcuni atti sono soggetti a registrazione obbligatoria ed entro un termine definito, come ad esempio i contratti di locazione che vanno registrati entro il termine di 30 giorni dalla stipula. Rientrano in tale categoria, tra gli altri, i contratti di locazione e i contratti di comodato d’uso dei beni immobili o le fideiussioni.
Altri atti sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, ossia generalmente nel momento in cui vengono azionati davanti all’autorità giudiziaria per far valere i diritti tutelati nella scrittura privata (ad es. per richiedere un decreto ingiuntivo). Va peraltro precisato al riguardo che l’imposta in tali casi va calcolata esclusivamente sull’importo azionato in giudizio: ad es. se una scrittura ha un valore complessivo di €. 100.000 ma viene utilizzata per richiedere €. 50.000, l’imposta va calcolata solo su quest’importo.
Scrittura di riconoscimento di debito: imposta di registro e sua applicabilità non univoca
Particolarmente discusso è il tema dell’applicazione dell’imposta di registro alla scrittura privata di riconoscimento del debito con la quale un soggetto dichiara espressamente di essere debitore di un altro per un determinato importo.
Lo strumento della ricognizione di debito è dunque di particolare importanza perché consente, in caso di pendenze economiche tra le parti, di regolare i rapporti tra creditore e debitore prevedendo altresì espressamente delle modalità e delle tempistiche di pagamento. Tipico il caso di un prestito in favore di un amico o di un parente che mette per iscritto di aver ricevuto un determinato importo che provvederà a restituire: si ha in tal modo il riconoscimento del debito da parte del debitore e la promessa di pagamento nei confronti del creditore.
L’atto di ricognizione del debito non è espressamente menzionato nelle tabelle allegate al Testo Unico sull’imposta di registro con la conseguenza che non è univoca la sua tassazione: questo comporta spesso l’insorgere di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate che tende ad applicare l’aliquota del 3% sul valore del debito, nonostante le numerose pronunce della Corte di Cassazione, o comunque a richiedere l’imposta in via automatica anche nei casi in cui non è dovuta.
Scrittura privata di riconoscimento del debito: atto di natura puramente dichiarativa
La Suprema Corte ha più volte ribadito che l’atto di ricognizione del debito non è considerato come fonte autonoma del diritto di credito, ma riveste semplicemente funzione dichiarativa della sussistenza di un rapporto giuridico già esistente in quanto non ha l’effetto di creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico; si tratterebbe in sostanza semplicemente dell’accettazione di un debito esistente. Questo tipo di dichiarazione di debito rileva quindi solo sul piano probatorio, in sede di giudizio per il recupero del credito, esonerando il creditore dal fornire la prova di tale rapporto obbligatorio. Per tornare all’esempio di prima, a colui che ha concesso il prestito all’amico che non ha provveduto alla restituzione basterà produrre in giudizio la scrittura o la lettera di riconoscimento del debito sottoscritta per ottenere un provvedimento in proprio favore con modalità molto semplici e veloci: il ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, secondo tale interpretazione, la scrittura di ricognizione del debito sconta l’imposta di registro per gli atti dichiarativi prevista dall’art. 9 della Tariffa allegata al T.U. nella misura dell’1% del valore.
Non sono mancate peraltro pronunce della Corte di Cassazione, minoritarie, che hanno ritenuto applicabile in tali casi semplicemente la tassazione nella misura fissa di €. 200 in ragione della ritenuta non configurabilità della natura patrimoniale della dichiarazione di riconoscimento del debito.
Con una recente sentenza, pubblicata il 16 marzo 2023 la Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite e dopo aver dato atto dell’esistenza di questi diversi orientamenti ha aderito proprio a quest’ultimo con applicazione dell’imposta fissa di €. 200. La scrittura, infatti non fa sorgere l’obbligazione tra le parti che ma ha semplice natura dichiarativa di un’obbligazione già in essere (ad es. restituzione del prestito).
La Suprema Corte con questa pronuncia ha inoltre evidenziato che va tutelato il diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost e che in ragione di ciò non si può condizionare l’azione per il recupero del credito ad es. con un ricorso per decreto ingiuntivo al previo pagamento dell’imposta.
Un caso peculiare, infine, è quello della scrittura relativa ad un diritto di credito fondato su fatture regolarmente registrate. In tale ipotesi opera anche il principio di alternatività tra imposta di registro e Iva, secondo cui se un rapporto giuridico è soggetto all’Iva, sconta l’imposta di registro in misura fissa di € 200 e non in percentuale rispetto al valore, proprio per evitare la duplicazione dell’imposizione.
Scritture private e imposta di registro: rischio di duplicazione della tassazione e conclusioni
La problematica dell’imposta di registro sulle scritture private, in particolare della tassazione del riconoscimento di debito, è di importante rilievo pratico perché l’Agenzia delle Entrate chiede l’imposta di registro secondo automatismi che non prendono in considerazione l’effettiva natura dell’atto e l’eventuale rischio di duplicazione delle imposte. Capita infatti molto di frequente che vengano notificati avvisi di liquidazione dell’imposta al 3% e anche su importi non corrispondenti all’effettivo uso della scrittura. È particolarmente opportuno in tali casi impugnare i predetti avvisi che, se inferiori all’importo di €. 50.000, sono assoggettati alla procedura della c.d. mediazione tributaria con buone possibilità di addivenire ad una conciliazione con l’Agenzia delle Entrate.
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