Fondo di Garanzia INPS Lavoratori: Come Funziona e Tempistiche

  15 Maggio 2023
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Cosa succede quando si interrompe un rapporto di lavoro e il datore di lavoro non è nelle condizioni di poter assolvere ai suoi doveri nei confronti dei lavoratori?

Se un’azienda fallisce o non ci sono i presupposti per pagare le mensilità residue e il TFR i lavoratori possono ricorrere al Fondo di Garanzia INPS, presentando una domanda direttamente all’Istituto.

Quali sono le condizioni necessarie per accedere al fondo, come avviene la richiesta e la presentazione della domanda e quali sono i riferimenti normativi?

In questo articolo andremo ad approfondire tutti questi aspetti traducendo e semplificando per quanto possibile le procedure, per fare in modo che siano chiari i passi da seguire nel caso in cui ci si trovi a dover presentare una domanda al Fondo di Garanzia INPS.

Cos’è il Fondo di Garanzia INPS e qual è la normativa di riferimento

Il Fondo di Garanzia INPS è un fondo nato con l’obiettivo di pagare il TFR e le retribuzioni degli ultimi tre mesi qualora il datore di lavoro fosse insolvente.

Il riferimento normativo che segna l’istituzione di questo fondo è la legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2 per quanto riguarda il pagamento del TFR. Un’integrazione è avvenuta poi con il DL 27 gennaio 1992, n. 80, dove negli articoli 1 e 2 viene introdotto anche il pagamento delle retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi di lavoro.

Domanda per il fondo di garanzia INPS: iter e modulistica

Il compito di remunerazione del Fondo di Garanzia INPS riguarda TFR ed ultimo trimestre di emolumenti. Per quanto riguarda il TFR verrà pagato nel caso in cui il lavoratore abbia scelto di lasciarlo in azienda ma anche nel caso in cui lo abbia destinato alla previdenza complementare.

Il lavoratore può agire per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto entro cinque anni dalla cessazione dello stesso ai sensi dell’articolo 2948 comma 5 del codice civile.

Un aspetto da considerare in riferimento alle tempistiche riguarda la condizione di insolvenza del datore di lavoro. In particolare è presupposto necessario per poter usufruire del Fondo di Garanzia Inps che ricorra una delle seguenti ipotesi :

  • il datore di lavoro si trova in condizione di fallimento o amministrazione straordinaria: la domanda deve essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore fallimentare informa che lo stato passivo, in cui deve essere ammesso il credito del lavoratore, è stato reso esecutivo.
  • il datore di lavoro è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo: la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione.
  • il datore di lavoro è risultato incapiente a seguito di esecuzione individuale da parte del lavoratore: la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo. In sostanza è necessario che il lavoratore abbia agito esecutivamente nei confronti del datore di lavoro senza aver soddisfatto il proprio credito.

Leggi anche l’articolo dedicato al diritto di critica e diffamazione.

Come presentare la domanda al Fondo di Garanzia INPS

Ad occuparsi dell’invio della domanda al Fondo di Garanzia INPS è direttamente il lavoratore che una volta cessato il rapporto di lavoro ha diverse opzioni per presentare la domanda:

  • se vuole muoversi in autonomia può inviare la domanda telematica al Fondo di Garanzia INPS attraverso il servizio dedicato “Fondi di garanzia – Domanda (Cittadino)”.
  • Se vuole procedere attraverso un sistema di assistenza può presentare la domanda al Fondo di Garanzia INPS attraverso un patronato oppure attraverso assistenza legale.

Insieme alla domanda il lavoratore deve inviare anche della documentazione allegata riportata direttamente sul sito dell’INPS con i seguenti moduli:

  • SR95 – Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale, debitamente compilato e firmato;
  • SR98 – Dichiarazione del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare, dalla quale deve risultare che il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione;
  • SR96 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (alternativa al modulo SR95 in caso di esecuzione individuale o di procedura aperta in uno stato estero membro dell’Unione europea).”

Una volta completate, le domande vengono indirizzate alla struttura competente sul territorio, in base alla residenza del lavoratore.

Chi può presentare la domanda al Fondo di Garanzia INPS

La domanda al Fondo di Garanzia INPS può essere inviata da tutti i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo a tale Fondo e ai soci di cooperative di lavoro in regola con i versamenti contributivi. La richiesta di accedere al Fondo può essere fatta nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e il datore di lavoro è inadempiente nei confronti dei lavoratori.

Può essere utile allo stesso modo specificare chi non può accedere al Fondo di Garanzia Inps:

  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (TFR pagato da CONSAP SpA);
  • i lavoratori dipendenti da aziende agricole, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA;
  • i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni.

Attenzione però, perché la domanda al Fondo di Garanzia INPS può essere presentata anche da altri soggetti oltre al lavoratore. In casi particolari come in caso di morte del lavoratore, avranno diritto di presentare la domanda anche gli eredi, che dovranno presentare una documentazione aggiuntiva, segnalata direttamente sul sito dell’INPS.

Gli allegati di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo e segnalato poco sopra, sono di fondamentale importanza perché vanno ad attestare la situazione all’interno della quale si trova il lavoratore, in particolare nel caso in cui il datore di lavoro abbia dichiarato fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa è necessario presentare una documentazione specifica, così come nel caso di procedura concorsuale in un altro stato membro.

Le variabili sono moltissime per questo l’INPS fornisce informazioni molto accurate sulle tipologie di documenti necessari da allegare alla domanda per accedere al Fondo di Garanzia.

Consulta anche l’articolo su come recuperare il TFR non pagato destinato al fondo pensione.

Dopo quanto tempo paga l’INPS? I tempi di liquidazione

Lo scopo del lavoratore è ottenere quanto prima le somme dovute dal datore di lavoro, per questo la prima domanda che viene spesso fatta riguarda: quanto tempo dopo la presentazione della domanda, l’INPS paga?

Relativamente ai temi di liquidazione del Fondo di Garanzia, l’INPS è tenuto al pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, completa di tutti gli allegati previsti.

Nel caso in cui la domanda al Fondo di Garanzia INPS fosse respinta, il lavoratore ha la possibilità di presentare ricorso amministrativo presso il Comitato provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione di attestazione del rifiuto, in base alla Legge 88/89 articolo 46, comma 5.

Per presentare il ricorso è necessario procedere con il RiOL, ricorsi online, oppure attraverso il patronato.

Fondo di Garanzia INPS: quando e come interviene l’avvocato

Come avete potuto constatare dai paragrafi precedenti la presentazione della domanda per il Fondo di Garanzia INPS non è molto semplice, non perché la procedura sia complessa ma perchè le variabili che intervengono sulla richiesta sono davvero numerose e dipendono da molti fattori, in primis le condizioni del datore di lavoro, la sua situazione giuridica, la condizione del lavoratore e la necessità di individuare la corretta domanda da sottoporre, oltre alla numerosa documentazione da allegare.

Come abbiamo già detto è possibile affidarsi da subito a un legale, infatti tramite assistenza legale è possibile inviare la domanda per il Fondo di Garanzia. Qualora si scelga questa strada è bene sapere che se la domanda viene inviata dal legale è necessario allegare anche i documenti del lavoratore e la delega per la presentazione dei documenti.

L’intervento del legale è previsto anche in caso di ricorso a seguito di un rifiuto da parte dell’Istituto della domanda presentata. Nel caso in cui dopo 90 giorni dalla presentazione del ricorso il lavoratore non ottiene riscontro, potrà avviare un’azione giudiziaria entro un anno.

Un aspetto importante da considerare viene fornito dalle sentenze emesse di recente dal Tribunale di Cassino, in merito ad alcune zone grigie che riguardano gli ostacoli che un lavoratore si trova di fronte ad una situazione in cui il datore di lavoro non può assolvere ai suoi doveri di liquidazione.

Alcuni quesiti su cui soffermarsi riguardano le tre mensilità coperte dal Fondo di Garanzia, sia per quanto concerne il riferimento ai tre mesi che per quanto riguarda la copertura a carico dell’INPS. Cosa rientra all’interno di questa dicitura? Vengono conteggiati i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, gli assegni familiari, la copertura previdenziale e i r.o.l. non goduti?

Un altro aspetto che la giurisprudenza ha approfondito riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore presenti domanda amministrativa che viene rigettata per mancanza di requisiti di legge per poi presentare una nuova istanza a distanza di qualche anno.

Questi e altri dettagli rendono la materia molto complessa e tale da rendere necessario un approfondimento attraverso un legale, che può studiare il singolo caso, raccogliere la documentazione corretta e presentare la domanda rispettando i requisiti oltre che facendo riferimento a tutti i precedenti già discussi nelle sentenze emesse.

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